Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato le censure di un imputato relative alla valutazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa pronuncia per comprendere meglio i criteri che guidano la Corte nel suo giudizio.
I Fatti di Causa
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la contestazione della ritenuta recidiva e la lamentela per l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente richiesta di una pena più mite.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito le questioni sollevate, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto le censure proposte come manifestamente infondate e generiche.
Le Motivazioni della Sentenza
La Valutazione sulla Recidiva
Il primo motivo di doglianza riguardava la recidiva. La Corte ha osservato come i giudici di merito avessero già ampiamente e correttamente motivato su questo punto. Era stato evidenziato un “manifesto legame” tra i plurimi reati commessi dal ricorrente, caratterizzati da una sempre più elevata gravità e pericolosità sociale. La valutazione del giudice d’appello è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ricordato che la concessione delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione sottolineando l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e l’inadeguatezza della pena inflitta in primo grado. Pertanto, la censura del ricorrente si è risolta in una generica critica all’esercizio corretto di tale potere discrezionale, non ammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte Suprema non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi del ricorso sono generici o manifestamente infondati, come nel caso di specie, la conseguenza è una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare censure specifiche e giuridicamente fondate, evitando di riproporre questioni già adeguatamente vagliate e decise nelle fasi di merito. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha, inoltre, una funzione sanzionatoria e dissuasiva rispetto alla proposizione di ricorsi pretestuosi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, relativi alla recidiva e alle attenuanti generiche, sono stati giudicati manifestamente infondati e generici dalla Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla recidiva contestata dal ricorrente?
La Corte ha ritenuto la censura sulla recidiva manifestamente infondata, poiché i giudici di merito avevano già correttamente motivato, evidenziando il legame tra i reati commessi dal ricorrente e la loro crescente gravità e pericolosità sociale.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha considerato l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e ha ritenuto inadeguata per difetto la pena inflitta in primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che la censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata, risultando vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito l’analoga censura mo in appello dandosi conto del manifesto legame fra tutti i plurimi reati, alcuni dei quali già aggravati dalla recidiva, commessi dal ricorrente, di sempre più elevata gravità e pericolos sociale;
Ritenuto che la censura sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei pote discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato l’assenza di elementi positiv giustificato l’inadeguatezza per difetto della pena irrogata in primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025