Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43896 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/08/1987
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili in quant riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal di merito, con motivazione logica, coerente ed esaustiva;
Considerato, invero, che:
quanto ai motivi afferenti all’attendibilità del teste di p.g. (motivi dichiarazioni sono state ritenute dai giudici di merito coerenti, lineari e ris dai referti sanitari (cfr. sent. di primo grado, pag. 7 e sent. appello, pag.
quanto alle censure in ordine all’omessa applicazione della scriminante di all’art. 393-bis cod. pen. (motivi 3 e 4), risulta corretta ed esaustiva la moti con cui il giudice di merito ha escluso qualsiasi arbitrarietà nell’operato dei p ufficiali, dal momento che i militari si erano limitati ad allettare i sanitari delle ferite e dello stato di agitazione del ricorrente, e che il farmaco ” veniva somministrato non già dai predetti, bensì dalla guardia medica, resta in seguito sotto il controllo dei militari in grado di allertare i sanitari impugnata, pp. 7-8); neppure vi era spazio per la sussistenza della scriminant forma putativa, difettando dati fattuali concreti a sostenere l’assunto;
quanto al motivo inerente all’omesso riconoscimento dello stato di necessi in relazione al delitto di cui all’art. 635 cod. pen. (motivo 5), parimenti c ed esaustiva risulta la motivazione della Corte d’appello sul punto, non ave trovato alcun riscontro la tesi secondo cui il ricorrente avesse colpito la port dall’impellente necessità di bere, essendo, invece, stato accertato come il pre neanche avesse manifestato tale bisogno agli operanti (cfr. sent. appello pp 8);
quanto al motivo afferente all’omessa riqualificazione del delitto di cui al 582 cod. pen. in quello di percosse ex art. 581 cod. pen. (motivo 6), la Corte d’appello ha, con corretta motivazione, ritenuto la condotta del ricorrente aveva provocato accertate escoriazioni e contusioni agli operanti, rilevante ai dell’integrazione del reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
quanto alla censura afferente all’omessa applicazione della causa di n punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesio 6), risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione co la Corte d’appello ha ritenuto ostative al giudizio di tenuità del fatto modalità del fatto nonché l’intensità del dolo, desumibili dalla protrazion condotta;
– quanto al motivo inerente alla prova del delitto di cui all’art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen. (motivi 7 e 8), la motivazione del giudice di merito sul punto è parimenti corretta ed esaustiva, essendo emerso alla luce delle risultanze probatorie come il ricorrente avesse proferito le intimazioni in contestazione servendosi di una bottiglia rotta, idonea ad integrare un’arma “impropria” rilevante ai fini dell’aggravante conttata (cfr. sent. im ‘ugn . 444 11); P.
Ritenuto, infine, che il nono motivo, con cui si contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, alla luce delle gravi modalità del fatto, dell particolare intensità del dolo e dei precedenti a carico del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il,-1/10/2024.