Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Solo una Copia
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e al tempo stesso più significativi nel processo penale. Con l’ordinanza n. 27237 del 2024, la Suprema Corte torna a ribadire un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso, seppur formalmente presentato, possa non superare il vaglio preliminare della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando alla Suprema Corte le sue doglianze contro la decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso e analizzato nel dettaglio. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha evidenziato che il ricorso era “meramente riproduttivo di profili di censura” già ampiamente esaminati e respinti nei gradi di merito. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza di secondo grado avesse affrontato tutte le questioni sollevate con “argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti” e “immuni da manifeste incongruenze logiche”. La Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti o di fornire una nuova valutazione delle prove. Poiché il ricorso chiedeva, in sostanza, proprio una nuova valutazione del merito, è stato ritenuto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere un nuovo giudizio. È indispensabile che il ricorso individui specifici errori di diritto o vizi di motivazione gravi e manifesti. Proporre un ricorso che si limiti a ripetere le argomentazioni già sconfitte in appello non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, ovvero il suo ruolo di garante dell’uniforme interpretazione della legge, evitando che si trasformi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è, ad esempio, meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è “meramente riproduttivo”?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche (doglianze) già presentate e motivatamente respinte dai giudici del merito, senza offrire nuovi spunti di diritto o criticare efficacemente la coerenza logica della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili d quanto alla sussistenza della condotta materiale tipicamente propria del reato di cui bis cp ascritto all’imputato già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici de argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensi con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logic rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.