Inammissibilità del ricorso: La Cassazione sui limiti della Riforma Cartabia e la validità delle notifiche
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su tre questioni procedurali e sostanziali, culminando in una pronuncia di inammissibilità del ricorso. L’analisi si concentra sulla non retroattività delle norme processuali favorevoli introdotte dalla Riforma Cartabia, sulla validità della notifica ‘a mani proprie’ e sui criteri di determinazione della pena. Questa decisione ribadisce principi consolidati e fornisce una guida chiara per gli operatori del diritto.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in primo e secondo grado per un grave reato legato al traffico di stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato giudicato responsabile dell’importazione di un’ingente quantità di cocaina, occultata con maestria all’interno di un vano appositamente creato in un’automobile proveniente dalla Germania. La difesa ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando tre distinti motivi di ricorso.
L’analisi della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto le censure mosse dalla difesa, ritenendole tutte manifestamente infondate e giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Primo motivo: la presunta incostituzionalità della norma sulla riduzione di pena
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione del beneficio della riduzione di un sesto della pena, previsto dall’art. 442, comma 2-bis del codice di procedura penale (introdotto dal d.lgs. 150/2022) per chi non impugna la sentenza di condanna. Sosteneva che tale norma, essendo più favorevole, dovesse applicarsi retroattivamente.
La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che la norma in questione ha natura processuale e non sostanziale. Pertanto, ad essa si applica il principio tempus regit actum (la legge regola gli atti del tempo in cui è in vigore) e non quello della lex mitior, valido solo per le norme che definiscono i reati e le pene. Il beneficio si applica solo alle sentenze divenute irrevocabili per mancata impugnazione dopo l’entrata in vigore della nuova legge. La Corte ha inoltre sottolineato come, nel caso di specie, l’appello fosse stato effettivamente presentato, rendendo la questione irrilevante.
Secondo motivo: la validità della notifica “a mani proprie”
La difesa aveva eccepito la nullità della citazione in appello, in quanto notificata all’imputato ‘a mani proprie’ in un luogo diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio. Anche questo motivo è stato giudicato infondato.
La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui la notificazione eseguita direttamente nelle mani dell’imputato è sempre valida, indipendentemente dal luogo in cui avviene. Questa modalità, infatti, costituisce la forma più sicura per garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, prevalendo su altre forme come la notifica presso il domicilio eletto.
Terzo motivo: la determinazione della pena
Infine, il ricorrente contestava la congruità della pena inflitta. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto le argomentazioni della Corte d’Appello erano corrette e ben motivate. I giudici di merito avevano adeguatamente considerato la gravità della condotta, valorizzando le modalità dell’importazione (l’uso di un’auto con un vano nascosto), l’ingente quantità di cocaina e i precedenti specifici dell’imputato per reati analoghi.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi giuridici ben radicati. La distinzione tra norme sostanziali e processuali è cruciale per determinare il regime di applicazione nel tempo: solo le prime possono essere retroattive se più favorevoli. Per le seconde, vige il principio tempus regit actum per garantire la certezza e la stabilità degli atti processuali.
Sulla notifica, la Corte ha privilegiato l’effettività della conoscenza dell’atto rispetto al formalismo della procedura, confermando che la consegna diretta all’interessato sana ogni potenziale irregolarità legata al luogo. Infine, sulla pena, ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logica, coerente e basata su elementi concreti, come nel caso in esame.
Conclusioni e implicazioni pratiche
L’ordinanza in commento conferma tre punti fermi della giurisprudenza. In primo luogo, i benefici processuali introdotti da nuove leggi non si estendono ai procedimenti già definiti o in fase avanzata, salvo espressa previsione. In secondo luogo, la notifica ‘a mani proprie’ resta uno strumento giuridicamente inattaccabile per assicurare la conoscenza degli atti processuali. Infine, le censure sulla misura della pena in Cassazione sono ammissibili solo se denunciano un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione, non se mirano a una nuova e diversa valutazione dei fatti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Una nuova norma processuale più favorevole si applica retroattivamente ai processi già in corso?
No, la Corte ha chiarito che le norme processuali seguono il principio
tempus regit actum, quindi si applicano solo agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore. Il principio della retroattività della
lex mitior (legge più favorevole) vale solo per le norme penali sostanziali, cioè quelle che definiscono reati e pene.
La notifica di un atto giudiziario consegnato di persona (‘a mani proprie’) è valida se avviene in un luogo diverso da quello dove si è eletto domicilio?
Sì, la Cassazione ha ribadito che la notificazione eseguita ‘a mani proprie’ all’imputato è sempre valida, ovunque avvenga, perché rappresenta la forma più sicura per garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, prevalendo su altre formalità.
Per quali ragioni la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La questione sulla norma processuale era errata in diritto, la doglianza sulla notifica era contraria a un principio giurisprudenziale consolidato e la critica sulla pena era generica e non contestava validamente le logiche argomentazioni della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE i àu RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’illegittimità costituzionale dell’a disposizione contenuta nell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotta dall’art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022) è manifestamente infondata; che questa Corte ha statuito che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-b cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un ses mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile pr dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione process che ne consente l’applicazione, costituita dall’irrevocabilità della sentenza per man impugnazione, in quanto soggetta al principio del “tempus regit actum”, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’ind d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principi retroattività della “lex mitior”, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazi disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Rv. 285394 – 01; che, inoltre corretto risulta quanto affermato dalla Corte appello là dove ha anche rilevato come, pur possibile, nessuna rinuncia all’appello era st effettuata, motivo che rendeva la questione anche non rilevante nel giudizio; che, dev altresì, ribadirsi, che l’ipotizzata futura rinuncia all’appello non costituisce ipotesi r nell’attuale disciplina della norma che espressamente enuncia la sola mancata presentazione dell’appello, tanto da differire, alla successiva fase esecutiva la riduzione del sesto di pen Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello oltre che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce la null della citazione in appello, avvenuta “a mani proprie”, a fronte di differente luogo indicato nell’elezione di domicilio tenuto conto di consolidata giurisprudenza di legittimità secondo c notificazione eseguita “a mani proprie” dell’imputato, pur in presenza di un’elezion domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura p portare l’atto a conoscenza del destinatario (tra le tante, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/ dep. 2018, Rv. 272309 – 01);
rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo in punto di determinazione della p correttamente argomentato dalla Corte di appello in ragione della valorizzata modalità dell condotta di importazione effettuata con auto tedesca di ingente quantità di sostanz stupefacente del tipo cocaina occultata in un vano appositamente creato, al contempo apprezzando, ex art. 133 cod. pen., i pregressi trasporti di analogo stupefacente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.