Inammissibilità del Ricorso: Quando Ripetere gli Stessi Motivi è Controproducente
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, sottolineando come la semplice riproposizione dei motivi già discussi in appello porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per i reati di evasione (art. 385 c.p.) e furto pluriaggravato in concorso (artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 c.p.). La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità, risultato negativo.
Le Motivazioni: la Ragione dell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’impugnazione. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e vagliati dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse censure, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
La giurisprudenza citata dalla Corte (tra cui Sez. 2, n. 42046/2019 e Sez. 6, n. 20377/2009) è costante nell’affermare che i motivi di ricorso per Cassazione devono avere un carattere di novità critica. Devono cioè confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o gli errori di diritto, e non possono limitarsi a una generica riproposizione di questioni già decise.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato le ragioni per cui non riteneva applicabile l’art. 131-bis c.p., facendo riferimento alle modalità della condotta e all’entità del danno arrecato. Il ricorso, omettendo di contestare specificamente tali argomentazioni, è risultato ‘apparente’ e quindi inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore. L’atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, non è un’ulteriore sede di merito, ma un giudizio sulla legittimità della decisione precedente. È pertanto essenziale che il ricorso non si limiti a ripetere le argomentazioni sconfitte, ma costruisca una critica mirata e puntuale della sentenza che si intende censurare. Ignorare questo principio significa esporsi quasi certamente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo vano il tentativo di ottenere una riforma della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dall’imputato?
Il motivo principale era la contestazione della mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo alla ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello aveva ampiamente motivato che il fatto commesso dal ricorrente non poteva essere qualificato di ‘particolare tenuità’, in considerazione delle modalità della condotta e dell’entità del danno prodotto al bene giuridico protetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 20/04/1996
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen del reato punito dagli artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denun violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articol bis cod. pen. – è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, s apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avver la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/20 COGNOME e altri, Rv. 243838).
Le censure sono ripetute e non colgono la ratio dedicendi relativa all’applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di a diffusamente motivato sul punto, affermando che, per le modalità della condotta e per l’ent del danno prodotto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il fatto commesso ricorrente non può qualificarsi come di “particolare tenuità”.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti’ al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore li P COGNOME