Inammissibilità Ricorso: Analisi di un Caso di Istigazione alla Corruzione
L’istituto della inammissibilità ricorso rappresenta un filtro cruciale nel sistema giudiziario, volto a impedire che la Corte di Cassazione esamini impugnazioni prive dei presupposti di legge. Una recente ordinanza ha ribadito principi fondamentali in materia, analizzando un caso di istigazione alla corruzione e la valutazione delle circostanze attenuanti. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di appello e sulle conseguenze di scelte processuali errate.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall’articolo 322 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sull’Inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due argomenti principali, entrambi ritenuti infondati dalla Suprema Corte, che ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità ricorso.
Carenza di Motivazione e Rinuncia ai Motivi di Merito
Il primo motivo lamentava una presunta carenza di motivazione sulla responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, la Corte ha rilevato un vizio insanabile in questa censura: l’imputato aveva espressamente rinunciato ai motivi di merito durante il giudizio di appello. Tale rinuncia ha un effetto preclusivo, impedendo di riproporre la medesima questione dinanzi alla Corte di Cassazione. La scelta processuale compiuta nel grado precedente ha, di fatto, reso inattaccabile quel punto della decisione.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti e l’infondatezza manifesta
Il secondo motivo di ricorso contestava la gestione delle circostanze attenuanti. In particolare, si sosteneva che le attenuanti generiche fossero state applicate nella loro massima estensione, a differenza dell’attenuante specifica prevista dall’art. 323-bis c.p. (per i reati contro la pubblica amministrazione). La Corte di Cassazione ha giudicato anche questo motivo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno infatti evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e logica per la minore estensione dell’attenuante specifica, collegandola alla particolare “efficacia istigatrice della somma offerta”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le motivazioni si fondano su due pilastri. In primo luogo, la rinuncia ai motivi di merito in appello crea una barriera processuale insormontabile per la riproposizione della questione in sede di legittimità. In secondo luogo, il controllo della Cassazione sulla motivazione di una sentenza è limitato alla sua logicità e coerenza, non potendo estendersi a una nuova valutazione dei fatti. Poiché la Corte d’Appello aveva spiegato in modo ragionevole perché l’attenuante specifica fosse stata concessa in misura ridotta, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità. La manifesta infondatezza del secondo motivo, unita all’inammissibilità del primo, ha portato alla inevitabile declaratoria di inammissibilità ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le scelte processuali compiute nei gradi di merito hanno conseguenze definitive. Rinunciare a un motivo di appello significa cristallizzare la decisione su quel punto. Inoltre, la decisione evidenzia come, per contestare la valutazione delle attenuanti, non sia sufficiente lamentare una disparità di trattamento, ma sia necessario dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice. La declaratoria di inammissibilità, infine, non è priva di conseguenze pratiche: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi temerari o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano invalidi. Il primo, relativo alla responsabilità, era precluso dalla rinuncia ai motivi di merito nel precedente grado di giudizio. Il secondo, riguardante le attenuanti, è stato giudicato manifestamente infondato poiché la motivazione della Corte d’Appello era congrua e logica.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di merito in appello?
Secondo quanto stabilito dalla Corte, la rinuncia ai motivi di merito nel giudizio d’appello impedisce all’imputato di sollevare nuovamente la stessa questione nel successivo ricorso per Cassazione, rendendo definitiva la decisione su quel punto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente il cui appello viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato d cui all’art. 322 cod. pen. sono, il primo, in punto di carenza di motivazione responsabilità, indeducibile avendo l’imputato, in appello, rinunciato ai moti merito e quello sulle generiche manifestamente infondato poiché queste sono stat applicate nella massima estensione a differenza dell’attenuante di cui all’art. bis cod. pen. per la quale vi è congrua motivazione sulle ragioni che ne han determinato una minore estensione (efficacia istigatrice della somma offerta);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere rela ore
GLYPH
Il PreicJente