Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il 31/12/1992
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che la doglianza dell’imputato, attinente all’applicazione della c di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, attiene a qu
non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva contestato, piuttost qualificazione giuridica del fatto e la commisurazione del trattamen
sanzionatorio;
che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneuti secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concern
le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice
d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché l sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (
3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826
del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);
che, d’altro canto, il giudice di appello, nell’escludere la concedibilità
circostanze attenuanti generiche, ha descritto l’episodio oggetto di addebit termini (l’imputato, invero, ha dato fuoco ad un’autovettura parcheggiata su pubblica INDIRIZZO, vicino ad altri veicoli ed al tendone di un esercizio commerciale se attinto dalle fiamme, avrebbe, con ogni probabilità, determinato propagazione dell’incendio ai piani superiori dello stabile) tali da esclud radice l’invocato apprezzamento della sua particolare tenuità;
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/05/2025.