Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 14 settembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per i reati di cui agli artt. 216, n. 1, 223 217, primo comma, n. 4, 224, legge fall., e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia violazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, è inammissibile, in quanto appare volto a sollevare censure in fatto, essendo queste dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di meri non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perc illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507);
che il secondo e il terzo motivo, con cui l’imputato denunzia la manifesta illogicità della motivazione rispetto alle ragioni poste alla base della configurabilit del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, sono inammissibili, considerato che, da un lato, sollevano delle censure in fatto e, dall’altro, introducono motivi nuovi, inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza;
che il quarto motivo, con cui l’imputato lamenta mancata motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 217, primo comma, n. 4, legge fall. è inammissibile, ponendosi anch’esso come motivo nuovo, considerato che l’appello con riferimento alla bancarotta semplice era generico e non presentava specifiche doglianze sull’aggravamento del dissesto;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024.