Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
y
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella resa il 10
giugno 2022 dal Tribunale di Marsala, per avere dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’appellante in ordine alla contravvenzione di cui
al capo a) perché estinta per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena al medesimo inflitta, confermando l’affermazione di responsabilità per i reati
di cui all’art. 189, commi 1, commi 6 (capo b) e 7 (capo c), d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285.
Ritenuto che í motivi sollevati (Vizio della motivazione in relazione agli
artt. 192 cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 285/1992;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità,
perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo si vedano le pp. 6, 7, 8, sent. app.); quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8 e 9 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Prsente