Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Nuovi
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso in Cassazione per motivi non sollevati nel precedente grado di appello. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come strutturare una difesa efficace in ogni fase del giudizio.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione IVA Sotto Accusa
Il caso trae origine dalla condanna di un’imprenditrice, legale rappresentante di una cooperativa di trasporti, per il reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. L’accusa contestava l’indicazione, nella dichiarazione IVA relativa al 2018, di elementi passivi fittizi per un importo superiore a 1,4 milioni di euro. Questa operazione avrebbe portato a un’evasione IVA di oltre 300.000 euro, con un ammontare di elementi attivi sottratti a imposizione superiore al 10% del totale dichiarato.
La difesa, dopo la condanna in secondo grado, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte.
La Strategia Difensiva e il Nodo dell’Inammissibilità Ricorso in Cassazione
Davanti alla Corte di Cassazione, la difesa sollevava un unico motivo di ricorso, incentrato sulla presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato. In altre parole, si contestava che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente dimostrato la volontà e la consapevolezza dell’imprenditrice di evadere le imposte.
Tuttavia, questo specifico argomento non era mai stato presentato nel precedente giudizio di Appello. La difesa, in quella sede, si era concentrata esclusivamente sulla contestazione dell’elemento oggettivo del reato, ovvero la materialità dei fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e basata su un principio consolidato della procedura penale. I giudici hanno sottolineato che i motivi di ricorso per cassazione devono essere una diretta conseguenza dei motivi già presentati in appello. Non è consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità censure che non siano state devolute al giudice del gravame precedente.
La Corte ha specificato che, non avendo la ricorrente contestato il riepilogo dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata, si deve presumere che tale riepilogo fosse corretto e completo. Di conseguenza, l’introduzione di una doglianza sull’elemento soggettivo solo in Cassazione è stata giudicata una mossa tardiva e, quindi, proceduralmente inaccettabile. Si tratta di un’applicazione del principio devolutivo, secondo cui il giudice d’appello può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati oggetto di specifica critica.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione evidenzia l’importanza cruciale di una strategia difensiva completa fin dal primo grado di impugnazione. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso relativo all’elemento oggettivo o soggettivo del reato, deve essere articolato nei motivi di appello. Omettere una censura in quella fase preclude la possibilità di sollevarla successivamente davanti alla Corte di Cassazione.
L’ordinanza ha avuto conseguenze economiche dirette per la ricorrente: oltre a rendere definitiva la condanna, ha comportato il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: nel processo penale, la forma è sostanza, e il rispetto delle scadenze e delle modalità procedurali è tanto vitale quanto la fondatezza delle proprie argomentazioni nel merito.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione che non era stato sollevato in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i vizi non dedotti nei motivi di appello non possono essere sollevati per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso su tali punti viene dichiarato inammissibile perché la censura è considerata tardivamente sollevata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Qual era l’accusa specifica nel caso di specie?
L’imputata era accusata del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 4, D.Lgs. 74/2000) per aver indicato elementi passivi inesistenti nella dichiarazione IVA, al fine di evadere l’imposta, per un ammontare che superava le soglie di punibilità previste dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, per aver, in qualità di Presidente e legale rapprese della RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore del trasporto di merci su st al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale 2019 (relativa al periodo d’imposta 2018) elementi passivi inesistenti per un ammontare complessivo di euro 1.423.559,00. Tale condotta determinava che l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione risultasse superiore al 10% del totale di quelli dichiarati, co evasa pari a euro 313.182,98.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
La ricorrente lamenta un unico motivo di ricorso sulla mancata, contraddittorietà, manifes illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del r contestato.
Il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata ca’ non risulta inserita contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata. Posto che ftricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, i riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, s ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non esse deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motiv appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Nel caso in disamine, infatti, la sussistenza dell’elemento soggettivo, unico motivo di ricor Cassazione, non era stato dedotto con l’Appello, il cui primo motivo è tutto incentrat contestare l’elemento oggettivo del reato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Ilronsigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente