Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Rigettati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso nel nostro ordinamento, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio. Con questa decisione, viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato da due fratelli, poiché le loro doglianze erano una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti in appello.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di due fratelli per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990). La Corte d’Appello, investita della questione, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, rideterminando la pena ma confermando nel resto la condanna.
Non soddisfatti della decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidando le loro speranze a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
I ricorrenti hanno basato il loro appello su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, hanno contestato:
1. La mancata esclusione della recidiva: uno dei motivi di appello mirava a ottenere l’eliminazione dell’aggravante della recidiva, che comporta un aumento della pena.
2. L’omessa motivazione sull’aumento di pena per la continuazione: si lamentava che la Corte d’Appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni dell’aumento di pena applicato per il vincolo della continuazione tra i reati.
La Corte di Cassazione ha esaminato questi motivi e ha concluso per la loro manifesta infondatezza, che ha portato a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Suprema Corte ha osservato che le doglianze degli imputati erano semplicemente “reiterative” di quelle già discusse e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, gli imputati non hanno sollevato nuove questioni di legittimità o evidenziato reali errori di diritto, ma hanno cercato di riaprire una discussione sul merito della vicenda.
La Corte ha sottolineato che i ricorrenti hanno tentato di ottenere una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”. Questo è un punto cruciale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di fatto. Il suo scopo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato in modo logico e coerente le loro decisioni, non di riesaminare le prove per giungere a una nuova conclusione.
Poiché i motivi del ricorso si limitavano a riproporre argomenti già adeguatamente trattati, senza individuare vizi specifici nella sentenza d’appello, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza della Corte d’Appello diventa così definitiva.
Questa ordinanza serve come monito: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, sperando in un esito diverso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
Perché i motivi presentati dagli imputati erano una semplice ripetizione di questioni già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, e miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso mira a una ‘rivalutazione di elementi di fatto’?
Significa che il ricorrente non contesta un errore di diritto, ma chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del caso per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione.
Quali sono le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47494 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47494 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all’omessa motivazione sull’aumenl:o della pena per la continuazione fra reati;
ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 6-8 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023