Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Ritenuti Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare; è necessario che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e fondati su questioni di diritto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la violazione di questi principi conduca a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze significative per il proponente. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diverse censure contro la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una riforma della pena dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati i motivi presentati, ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo al suo stadio preliminare di ammissibilità.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come un ricorso mal impostato possa aggravare la posizione dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre distinti profili di inammissibilità, che evidenziano gli errori commessi nella redazione del ricorso.
Motivi Generici e Riproduttivi
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che alcuni motivi erano ‘generici’ e ‘riproduttivi’. Ciò significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono semplicemente ripetere le proprie tesi. Il ricorso deve, invece, individuare specifici vizi di legittimità (errori di diritto) nella sentenza impugnata, non limitarsi a manifestare un generico dissenso.
Motivi Manifestamente Infondati
Un altro motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto questa doglianza palesemente priva di fondamento, facendo riferimento alle ragioni già esposte nella motivazione della sentenza d’appello.
Motivi Geneticamente Inammissibili
Infine, la Corte ha definito alcuni motivi come ‘geneticamente inammissibili’. Questi riguardavano le valutazioni discrezionali del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, come la mancata applicazione in prevalenza delle attenuanti facoltative o la mancata esclusione della recidiva. Tali scelte rientrano nel potere discrezionale del giudice e non possono essere sindacate in Cassazione, a meno che la motivazione a loro sostegno sia manifestamente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni della Corte d’Appello fossero ‘congrue’, ovvero adeguate e sufficienti a giustificare le decisioni prese.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, è cruciale che i motivi siano specifici, critichino puntualmente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata e non si limitino a riproporre doglianze già respinte. La mancata osservanza di questi criteri non solo rende vana l’impugnazione, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche aggiuntive, rendendo la sua posizione processuale ed economica ancora più gravosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e riproduttivi di censure già respinte, manifestamente infondati, oppure quando investono valutazioni discrezionali del giudice che sono state adeguatamente motivate.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione di attenuanti?
No, se si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito e la sua decisione è supportata da una motivazione congrua e logica. Tali motivi di ricorso sono considerati ‘geneticamente inammissibili’ e non possono essere esaminati dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi d censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. per le ragioni esposte a pag. 3 della motivazione e in parte geneticamente inammissibili, investendo valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti facoltative, mancata esclusione della contestata recidiva), comunque sorrette da congrue argomentazioni (v. ancora pag. 3 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.