Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME il tramite dei propri difenso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha riformato parzialmente la pronuncia primo grado, rideterminando in mitius la pena nei confronti di COGNOMECOGNOME escludendo la contestata recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche, e confermando nel resto la decisione che h affermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui agi artt. 110, 624 bis, 625, comm 2, 4, 5 e 8 ter e 61, n. 5 cod. pen.;
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME, il primo e il secondo motivo – con cui si censura la carenza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussiste dell’aggravante della minorata difesa di cui all’ad. 61, n. 5, cod. pen. e a quella di cui all’a 4, cod. pen. – sono manifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata poiché, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello h espressamente condiviso le ragioni in forza delle quali il primo Giudice ha indicato i motivi per ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti; e rispetto a tale iter il ricorso si limita a riproporre irritualmente il medesimo ordine di allegazioni in fatto già disattese;
considerato che, in relazione al ricorso di NOME:
il primo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo lungi, dal muovere effe censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con assedi del tutto generici diversa valutazione del quadro probatorio e un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
il secondo (con cui si denuncia l’erronea applicazione della legge penale in ordine al ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato), il terzo (con cui si cen vizio di motivazione in relazione all’attendibilità della persona offesa e alla veridicità dichiarazioni) e il sesto motivo (con cui si censura la violazione della legge penale in ordine all valutazione delle prove), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costit mere doglianze in punto di fatto;
il quarto e il settimo motivo – con cui si denunciano, rispettivamente, l’err applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurazione del concorso tra gli imput la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione d attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’ad. 114, cod. pen. – sono indeducibili perché a contenere assunti patentemente generici, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dov gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
il quinto motivo – che deduce l’erronea applicazione di lepge in ordine alla riten sussistenza della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale – è manifestame infondato poiché, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limita riportare le doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte di merito
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ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell’accresciuta pericol dell’imputato la commissione di un ulteriore reato, dopo un periodo di carcerazione significativo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q,. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024