Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45993 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOMECOGNOME nato a Roma il 01/01/1979
NOME COGNOME nata a Roma il 31/10/1967
COGNOME NOMECOGNOME nata a Roma il 16/05/1985
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 04/07/1977
NOME (CUI CODICE_FISCALE, nato in Argentina il 16/11/1985;
DI NAPOLI NOMECOGNOME nato a Roma il 19/03/1996
NOME nato in Bosnia-Erzegovina il 19/10/1981
Avverso la sentenza emessa in data 15/04/2024 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. NOME COGNOMEper COGNOME e COGNOME), avv. NOME COGNOMEper COGNOME e COGNOME, avv. NOME COGNOMEper COGNOME), avv. NOME COGNOMEper IBRAKOVIC), che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/07/2022, la Corte d’Appello di Roma riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa riqualificazione in tentativo, quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME, dell’ipotesi estorsiva aggravata loro ascritta al capo 1), la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 29/04/2021, nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati in tema di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, nonché dei citati COGNOME e COGNOME (quest’ultimo chiamato a rispondere della sola imputazione di cui al capo 1).
La decisione della Corte d’Appello veniva parzialmente annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 30192 del 21/06/2023.
In particolare, per quanto qui specificamente rileva, la Quarta Sezione annullava la sentenza d’appello limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al COGNOME, al COGNOME, al COGNOME, alla COGNOME e al COGNOMEin relazione, per quest’ultimo, alla valutazione della continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile); quanto all’IBRAKOVIC, annullava la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, e alla valutazione della recidiva; quanto alla COGNOME, annullava la sentenza limitatamente alla confisca.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello (sempre per quanto interessa in questa sede): ha accolto la proposta di concordato sulla pena formulata dalle parti, previa rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, quanto alle posizioni COGNOME e COGNOME ha rideterminato la pena quanto al COGNOME e al COGNOME secondo le indicazioni della sentenza rescindente; ha escluso, quanto all’COGNOME, l’aggravante dell’associazione armata, e – ferma l’esclusione delle attenuanti generiche, essendo stata dichiarata la manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione – ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; ha confermato la sentenza quanto a COGNOME NOMECOGNOME disattendendo le doglianze da questa formulate in ordine alla confisca del danaro rinvenuto nella sua disponibilità.
Ricorrono per cassazione, con unico atto a firma dell’avv. COGNOME la COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, deducendo violazione di legge con riferimento all’individuazione, nella proposta di concordato recepita dalla Corte d’Appello, del reato associativo quale reato più grave, che doveva essere invece
individuato nell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. medesimo decreto.
Con altro ricorso proposto nell’interesse dei predetti, a firma dell’ COGNOME, si lamenta l’ingiustizia della pena applicata, per la mancata applicazi delle attenuanti generiche e l’assenza di consapevolezza, in capo alla ricorre delle armi in possesso dell’associazione.
Ricorre per cassazione il DI NAPOLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell’aumento a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle attenuan generiche. Si deduce che questi due profili dovevano essere adeguatamente considerati dal giudice di rinvio, alla luce di quanto osservato dalla sent rescindente nel rilevare la violazione del divieto di reformatio in peius in cui era incorsa la Corte territoriale, fissando la pena base in misura maggiore di que stabilita dal giudice di primo grado.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo dei propri difensori, lamentando l’assenza di motivazione in ordine alla misura dell’aumento per l continuazione, fissato dalla Corte territoriale in quattro mesi di reclusione.
Ricorre per cassazione l’COGNOME a mezzo del proprio difensore, per avere la Corte territoriale effettuato un semplice calcolo matematico s trattamento sanzionatorio, senza prendere in considerazione l’intera fattispe criminosa, dopo l’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale all’esito giudizio di annullamento. In particolare, secondo il ricorrente, doveva ess riconsiderata la questione delle attenuanti generiche, “essendovi connessio essenziale tra esclusione di una circostanza ad effetto speciale e la qualificaz del fatto in generale sotto il profilo della pena comminata” (pag. 3 del ricorso
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione a conferma delle statuizioni sulla confisca. Si deduce che nel corso del giudizi primo grado era stata prodotta ampia documentazione giustificativa del danaro i possesso della ricorrente, che era stata totalmente ignorata dal giudice di ri (si trattava, per la gran parte, di somme donate da parenti e amici in occas della nascita, del battesimo e del primo compleanno del figlio della COGNOME, come comprovato sia dalla scritta “per Nicholas” presente nella busta in cui era custod parte del denaro, sia dalle dichiarazioni rese alla difesa da ciascuno dei don per una somma complessiva di Euro 45.500,00). La difesa censura il travisamento in cui era incorsa la Corte territoriale (che aveva motivato la propria decis anche per la totale assenza di produzioni difensive volte a giustificare il poss del danaro), evidenziando che la residua motivazione (volta ad attribuire a COGNOME funzioni gestorie delle somme ricavate dal traffico di droga con il marito
NOME NOME) risultava in contrasto con quanto emerso a carico di NOME, sorella di NOME, la quale gestiva la “cassa” del sodalizio quale alter ego del fratello.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
In particolare, si osserva: che le doglianze della COGNOME erano inammissibil per difetto di interesse e perché relative a questione coperta dal giudicato; censura del COGNOME era manifestamente infondata, avuto riguardo alla misura contenuta dell’aumento; che anche il ricorso dell’COGNOME era manifestamente infondato, essendo il diniego delle attenuanti generiche ormai coperto giudicato, e difettando una interdipendenza logico-giuridica tra tale questio quella dell’aggravante dell’associazione armata, esclusa in sede di rinvio; ch analoghe conclusioni doveva pervenirsi per il DI NAPOLI, attesa la genericità del censure prospettate per sollecitare una nuova valutazione di questioni orm definite; che il ricorso della COGNOME era volto a sollecitare un sindacato sul me delle valutazioni, espresse dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel prendere le mosse dalle posizioni degli imputati che hanno definito propria posizione in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (COGNOME), ritiene il Collegio che i relativi ricorsi siano inammissibiili
1.1. Con il ricorso a firma dell’avv. COGNOME i ricorrenti lamentano l’er individuazione, quale reato più grave, dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in dell’art. 73, aggravato ai sensi dell’art. 80 del medesimo d.P.R.
La doglianza risulta affetta da un duplice profilo di inammissibilità.
Da un lato, la questione non risulta essere stata dedotta da alcuno dei pred ricorrenti dinanzi alla Quarta Sezione (cfr. pag. 22 seg. della sentenza rescin quanto alla COGNOME, pag. 31 segg. quanto al COGNOME, pag. 33 seg. quanto al COGNOME), la quale ha parzialmente accolto i rispettivi ricorsi proposti avvers prima sentenza d’appello, disponendone l’annullamento con rinvio, esclusivamente sotto i profili della violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base, quanto al COGNOME (pag. 92 della sentenza), della omessa valutazione della continuazione con altra sentenza divenut irrevocabile, quanto al COGNOME (pag. 95), e della determinazione della pena con riferimento alla recidiva qualificata, quanto alla COGNOME(pag. 83). L’odie censura, pertanto, deve ritenersi senz’altro preclusa in questa sede.
D’altro lato, per completezza, si ritiene di dover evidenziare che i ricor non hanno dedotto alcuno specifico interesse a dedurre la censura in question
dopo aver definito la propria posizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen punto, è utile richiamare il principio affermato da questa Sezione secondo cui inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen., con cui si prospetti che il concordato è stato recepito con rigu a un reato escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad otten l’annullamento della sentenza» (Sez. 3, n. 32393 del 05/03/2021, Mangia, Rv. 281777 – 01). È del tutto evidente che, se la deduzione di uno specifico intere è necessaria anche in ipotesi di inclusione nel patteggiamento in appello di reato non compreso nell’ambito applicativo dell’istituto, tale deduzione risul a fortiori imprescindibile qualora, come nella fattispecie in esame, ci si limit lamentare una errata individuazione del reato più grave, tra quelli ogge dell’accordo.
1.2. Con il ricorso a firma dell’avv. COGNOME la COGNOME ha censurato la sentenza anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche, i considerazione della limitata partecipazione e l’assenza di consapevolezza ordine alle armi in possesso dell’associazione.
Si tratta di una censura inammissibile, in quanto – anche a prescindere dal preclusione correlata ai motivi di appello rinunciati – la Quarta Sezione ave disatteso, ritenendolo infondato, il corrispondente motivo di ricorso dedo avverso la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della prim sentenza d’appello (cfr. pag. 82 della sentenza rescindente).
Il ricorso del DI NAPOLI è inammissibile, per ragioni del tutto analoghe a quelle qui da ultimo esposte.
Il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche della misura degli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi, osservando c tali aspetti dovevano essere riconsiderati alla luce dell’annullamento parziale sentenza d’appello.
Anche in questo caso, deve osservarsi che la Quarta Sezione aveva, per un verso, annullato la condanna del DI NAPOLI limitatamente alla violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stata applicata dalla prima sentenza d’appello, per il reato più grave, una pena più alta di quella irrogata in primo (cfr. pag. 105 della sentenza rescindente). Per altro verso, la, senten annullamento aveva totalmente disatteso le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura degli aumenti per continuazione, ritenendole reiterative ed aspecifiche (cfr. pag. 104).
La riproposizione di tali censure deve pertanto ritenersi preclusa, applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in
tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per “parti” della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281106 – 01).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve altresì pervenirsi con riferimento al ricorso dell’IBRAKOVIC.
Anche in questo caso, la Quarta Sezione aveva annullato la prima sentenza d’appello entro limiti ben definiti, concernenti la rivalutazione dell’aggravante dell’associazione armata (pag. 68 della sentenza rescindente) e della recidiva (pag. 70); anche in questo caso, il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche era stato esplicitamente disatteso, perché generico ed implicante valutazioni in fatto (cfr. pag. 70).
Da ciò consegue, in applicazione dei principi poc’anzi richiamati, che la riproposizione in questa sede della medesima questione deve ritenersi ormai preclusa.
4. Il ricorso del COGNOME è infondato.
La difesa ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione con riferimento alla misura dell’aumento operato per l’aggravante di cui all’art. 61 n. 6 cod. pen., essendosi la Corte d’Appello limitata ad aumentare la pena base nella misura indicata in dispositivo.
Deve premettersi che la Quarta Sezione aveva accolto il ricorso del BENNATO limitatamente al motivo concernente l’aumento di pena per le aggravanti, quantificato dalla prima sentenza d’appello in anni uno di reclusione per “le due aggravanti residue”. In particolare, la sentenza rescindente aveva osservato, in linea con il motivo di ricorso, che residuava ormai la sola aggravante di cui all’art. 61 n. 6, dal momento che la recidiva, pur contestata, non era stata applicata dal primo giudice (non risultando che fosse stata presa in considerazione nel calcolo della pena), e che tale statuizione non era stata impugnata dalla pubblica accusa. L’annullamento con rinvio aveva pertanto riguardato il solo calcolo dell’aumento da apportare per l’unica aggravante residua (cfr. pag. 86 seg. della sentenza rescindente).
In sede di rinvio, la Corte territoriale si è in effetti limitata a prendere atto de principio di diritto affermato dalla Quarta Sezione, e ad aumentare la pena per l’aggravante di cui all’art. 61 n. 6, dando conto dell’aumento della pena base nella misura di mesi quattro di reclusione e Euro 600,00 di multa (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata).
La difesa si duole dell’assenza di motivazione in ordine a tale specifica statuizione. Assume peraltro rilievo assorbente, ad avviso del Collegio, il fatto che il primo giudice aveva applicato il medesimo aumento per l’aggravante che qui rileva (cfr. pag. 282 della sentenza di primo grado), e che tale quantificazione non risulta essere stata oggetto di specifica censura con i motivi di appello (imperniati, come si è visto, sulla illegittima considerazione di un’aggravante non considerata dal primo giudice). Deve quindi ritenersi irrilevante la mancanza di motivazione di un aumento determinato nella medesima misura stabilita in primo grado.
È invece fondato il ricorso proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE.
La Quarta Sezione aveva annullato la sentenza, nella parte concernente la predetta imputata, limitatamente alla omessa motivazione sulle censure devolute in appello quanto alla confisca della somma di danaro, pari a complessivi Euro 52.300, che il primo giudice aveva integralmente ritenuto costituire il provento del narcotraffico: cfr. pag. 83 della sentenza rescindente, nella quale si precisa altresì, richiamando pag. 243 della decisione di primo grado, che la somma di Euro 42.850 era stata consegnata spontaneamente dalla COGNOME in sede di perquisizione domiciliare, e che la somma residua era stata rinvenuta in parte (quanto a Euro 1.450) in un comodino e in una busta, ed in parte (quanto ai residui Euro 5.000) all’interno di una busta bianca con la dicitura all’esterno “per Nicholas”.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cui la complessiva somma costituiva il frutto di elargizioni di parenti e conoscenti in occasione delle festività del figlio della COGNOME, valorizzando tra l’altro l’entità della somma e le modalità di conservazione.
Deve peraltro rilevarsi che, in via preliminare, la Corte territoriale aveva ritenuto la tesi difensiva “priva di riscontro alcuno”, ed aveva subito dopo ribadito tale assorbente rilievo sostenendo, in particolare, che la somma sequestrata alla RAGIONE_SOCIALE non era stata “giustificata da documentazione di qualsivoglia natura che ne attesti la lecita provenienza, non avendo prodotto la difesa alcunchè sul punto” (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).
Appare evidente, da un lato, che la Corte d’Appello ha ignorato le dichiarazioni rese ai difensori, e da questi depositate al G.u.p. unitamente ad una memoria in data 21/04/2021, relative appunto alle regalie ricevute dalla ricorrente in occasione del compleanno e del battesimo del figlio (cfr. pag. 3 del ricorso); d’altro lato, la valutazione della Corte non sembra essere stata espressa all’esito di un puntuale, adeguato confronto con la dicitura apposta sulla busta rinvenuta nell’armadio, contenente una parte (meno di un decimo) del danaro sequestrato.
In definitiva, il denunciato travisamento per omissione deve ritenersi sussistente, con conseguente necessità di annullare sul punto la sentenza, con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sulla confisca del danaro sequestrato alla RAGIONE_SOCIALE
Le considerazioni fin qui svolte impongono: una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dalla COGNOME, dal COGNOME, dal COGNOME, dal COGNOME e dall’COGNOME, con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo quantificare in Euro tremila per ciascun ricorrente; il rigetto del ricorso del COGNOME, con conseguente condanna del predetto al pagamento delle spese protessuali; l’annullamento della sentenza impugnata, quanto alla COGNOME, limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME COGNOME FabrizioCOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 novembre 2024
GLYPH
Il Presidente