Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proPosto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell’imputato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare Lna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4);
ritenuto che il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di primo grado ha ricorosciuto la ricettazione di particolare tenuità, circostanza attenuante che, precedentemente disciplinata dall’art. 648, secondo comma, cod. pen., è attualmente prevista dal quarto comma della predetta disposizione normativa;
osservato che l’ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e col formante giurisprudenziale versato sul tema (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492);
che, invero, non rilevando l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen., ma dovendosi avere riguardo al primo comma del predetto articolo nonché alla circostanza aggravante a effetto speciale di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.