Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta un generico dissenso. La legge impone precisione e specificità, pena l’inammissibilità del ricorso. Questo principio, cruciale per la funzionalità del sistema giudiziario, è stato ribadito in un caso riguardante una condanna per reati di falso, dove l’appello degli imputati si è infranto contro il muro della genericità.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Falso
Due soggetti venivano condannati in primo grado per concorso in reati legati al falso documentale, previsti dagli articoli 497 bis, 477 e 482 del Codice Penale. La loro condanna veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati decidevano di presentare un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità del Motivo
Il cuore della questione risiede nell’unico motivo presentato dai ricorrenti. Essi lamentavano una presunta ‘assenza di una motivazione logica’ nella sentenza d’appello riguardo alla loro responsabilità penale. Tuttavia, questa critica è stata giudicata dalla Suprema Corte come eccessivamente vaga e, di conseguenza, inammissibile.
La decisione della Cassazione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente affermare che la motivazione è illogica; è necessario spiegare perché è illogica, indicando con precisione i passaggi della sentenza che si contestano e gli elementi che ne dimostrerebbero l’erroneità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il motivo del ricorso era ‘generico per indeterminatezza’. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento specifico per sostenere la loro censura. Mancava un confronto critico e puntuale con la sentenza impugnata. Questo ha impedito ai giudici della Cassazione di svolgere il loro compito, ovvero quello di verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione di secondo grado.
Il ricorso per cassazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma un controllo di legittimità sulla sentenza precedente. Se il ricorrente non individua con precisione i vizi che lamenta, il giudice non può ‘cercarli’ d’ufficio. L’atto di impugnazione deve essere autosufficiente, consentendo alla Corte di comprendere immediatamente il perimetro della doglianza. In questo caso, la critica generica non ha permesso di individuare alcun rilievo specifico da esaminare.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la definitiva conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un severo monito per chi intende impugnare un provvedimento giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso redatto in modo superficiale o generico è destinato al fallimento prima ancora di essere esaminato nel merito. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile un’analisi dettagliata della sentenza impugnata e la formulazione di critiche specifiche, argomentate e supportate da precisi riferimenti fattuali e giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, indeterminato e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, non indica gli elementi specifici su cui si fonda la censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME ROCCAPIEMONTE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROCCAPIEMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atto comune, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli in concorso dei reati di cui agli artt.497 bis, 477 e 482 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo comune con il quale i ricorrenti denunziano l’assenza di una motivazione logica in relazione alla pronunzia di penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore
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Il Presidente