Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 04/01/1984
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto, nell’interesse di NOME COGNOME da difensore non autorizzato da specifico mandato ad impugnare, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., norma applicabile in ragione della data di deposito dell’atto di impugnazione (Sez. U, 24/10/2024, R.G. 6578/2024);
considerato che -comunque- entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ex art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 110-493-ter cod. pen. sono manifestamente infondati, poiché i giudici di appello, con una motivazione esente dai contestati vizi, hanno adeguatamente esplicitato ragioni poste a base del loro convincimento, facendo corretta applicazione di congrui e non illogici argomenti giuridici e indicando compiutamente i diversi elementi sulla base dei quali nel contegno posto in essere dall’odierno ricorrente si ravvisano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi propri del contributo concorsuale nel reato de quo (si vedano in particolare le pagg. 1 e 2 della parte motiva della sentenza impugnata);
che, nello specifico, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con la suddetta censura si è, invero, contestata una decisione ritenuta erronea, in quanto fondata su una travisata valutazione del materiale probatorio, in particolare, per avere ritenuto i giudici di appello attendibili e coerenti le dichiarazioni rese dalla cassiera dell’esercizio commerciale in cui si consumava l’indebito utilizzo della carta bancomat;
che, dunque, la medesima censura risulta anche non consentita in questa sede, dovendosi a tal proposito ribadire come il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità delle risultanze processuali e degli assunti difensivi, quando – come nel caso di specie – non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto altresì che le parti civili, costituite a ministero del comune procuratore speciale nominato all’uopo, in data 17 luglio 2024, che hanno sollecitamente rilevato la causa di inammissibilità formale del ricorso (art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.) non hanno avanzato alcuna richiesta di liquidazione delle spese
76-24134/2024
processuali, per vero neppure astrattamente liquidabili in difetto di costituzione di un valido rapporto processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.