Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di legittimità, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto in via preliminare, specialmente in casi di oltraggio a pubblico ufficiale. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di appello specifici e non meramente ripetitivi.
Il Caso: Oltraggio in Carcere e la Duplice Condanna
I fatti riguardano un detenuto condannato in primo grado e in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato aveva rivolto frasi ingiuriose a un assistente capo della polizia penitenziaria. La particolarità del caso risiedeva nella pubblicità dell’offesa: le ingiurie erano state percepite chiaramente non solo da altre persone presenti, ma anche da numerosi altri detenuti, al punto che il Comandante dell’istituto era intervenuto, allertato dalle urla provenienti dal suo ufficio. Nonostante la condanna confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza del dolo e la valutazione sulla recidiva.
La Decisione della Cassazione: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non valuta se l’imputato fosse colpevole o innocente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che le doglianze erano fondate su motivi non consentiti in sede di legittimità, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione e rendendo la condanna definitiva.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come ‘generici’ e ‘meramente riproduttivi’. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già ampiamente e correttamente argomentato sia sulla sussistenza del dolo, evidenziando la volontarietà dell’offesa, sia sulla chiara percezione delle ingiurie da parte di più persone, elemento costitutivo del reato. In secondo luogo, anche la censura relativa alla recidiva è stata ritenuta infondata, poiché superata da argomentazioni logiche e complete fornite dai giudici dei gradi precedenti. Di fronte a un ricorso che non contesta efficacemente la logica della sentenza d’appello ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti, la Corte non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, critici e pertinenti, evidenziando vizi concreti della decisione impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi equivale a presentare un ricorso destinato al fallimento. La decisione impone inoltre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la serietà del filtro di ammissibilità posto a presidio della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente riproduttivi di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello e, pertanto, non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Come è stata accertata la sussistenza del reato di oltraggio?
La sussistenza del reato è stata confermata sulla base della provata intenzione (dolo) dell’imputato e del fatto che le offese erano state percepite da più persone, inclusi altri detenuti e il Comandante, che era intervenuto dopo aver sentito le urla dal suo ufficio, integrando così il requisito della pubblicità dell’offesa.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna penale è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il 20/03/1990
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 81/Rg 37091
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. emessa con il rito abbreviato;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito alle pagg. 2-3 in ordine sia alla sussistenza del dolo che all’avvenuta certa percezione delle ingiurie, rivolte dall’imputato all’assistente capo, da parte di più persone di numerosi detenuti tanto che il Comandante era intervenuto avendo sentito le urla dal suo ufficio;
ritenuto che anche la censura relativa alla sussistenza della recidiva è stata superata con argomenti logici e completi contenuti alle pagg. 3-4 anche con correzione della pronuncia di primo grado;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 narzo 2025.