Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31801 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Massa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2020 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 giugno 2020 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna alla pena di euro 1.500.00, dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 727 cod. pen., per aver abbandoNOME a Massa, il primo ottobre 2019, un cane di piccola taglia che trasportava nel proprio furgone, gettandolo con violenza contro un muro e ripartendo a bordo del veicolo, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso l’indicata pronuncia presentava appello, in data 5 novembre 2020, l’imputato, affidato a tre motivi.
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 56 e 727 cod. pen. in quanto l’imputato è stato condanNOME per il reato di abbandono del cane, ritenuto reato istantaneo, mentre il cane sarebbe stato subito
ripreso e giammai abbandoNOME, posto che «…il COGNOME dopo aver fat scendere il cane per sgambettare dopo poche decine di metri lo h immediatamente recuperato.» e quindi, al più, la condotta si inquadrerebb nell’ipotesi tentata, che tuttavia non è configurabile, trattand contravvenzione.
2.3 Con il terzo motivo si chiede l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen via principale si chiede quindi di assolvere l’imputato, anche applicando l’is di cui all’art. 131-bis cod. pen; in via subordinata, si chiede di ridurre la p
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale ha chie dichiarare inammissibile il ricorso.
Si afferma che norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in esame è inappellabile e non è espressamente previsto il ricorso immediato cassazione. Quest’ultima impugnazione è comunque ammessa in applicazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. e, quindi, solo per violazione di legge indica, Sez. 4, Sentenza n. 53355 del 21/11/2018, Rv. 274524). Posto ch soltanto l’assoluta mancanza di motivazione costituisce violazione di legge ricorso propone vizi di motivazione, a fronte di una pronuncia che ha tenuto con della puntuale ricostruzione del fatto, dell’indicazione analitica delle fonti di dell’analisi della fattispecie normativa e della credibilità della persona inoltre le concrete modalità della condotta e l’intensità dell’offes consentivano una valutazione in termini di particolare tenuità o ridotta offens del fatto, che sono comunque non sindacabili in sede di legittimità, per sottendono una valutazione non manifestamente illogica di minore pericolosità della condotta.
Si conclude quindi per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va prima di tutto rilevato che il provvedimento impugNOME è una sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena dell’ammenda ed ess pertanto, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., inappellabile. Avv la stessa il difensore ha tuttavia proposto appello, e la Corte di appello di G previo avviso di comparizione personale alle parti, dato all’udienza del 19 ott 2023 per l’udienza del 20 novembre 2023, nel quale rappresentava che si poneva una questione in ordine all’appellabilità della sentenza, ha trasmesso gli questa Corte così procedendo alla automatica conversione dell’appello in ricor per cassazione. La Corte di appello di Genova ha quindi provveduto, in ossequi all’orientamento secondo cui, allorché un provvedimento giurisdizionale si
impugNOME dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilit provvedimento nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugNOME a sindacato giurisdizionale, e, qui trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fi valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, ad esaminare l’atto per accertare s parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (ex multis, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv 28513402 e, in una fattispecie analoga da Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 2769 – 01).
Tanto premesso, ritiene questo collegio che l’impugnazione proposta si inammissibile.
2.1 Dal contenuto dell’atto di impugnazione emerge che la parte ha effettivamente voluto interporre il mezzo di impugnazione propriamente denomiNOME (ma inammissibilmente proposto) e non già il diverso rimedio del mezzo astrattamente ammissibile, ossia il ricorso per cassazione, posto ch motivi di doglianza non censurano vizi ricorribili per cassazione, ma unicamen doglianze inerenti la ricostruzione che del fatto è stata effettuata dal giud prime cure.
Con il primo e il secondo motivo di doglianza la parte, nel lamentare l’err applicazione dei criteri di valutazione della prova, la violazione di legge e il v motivazione, riporta la versione dei fatti sostenuta dall’imputato e ricostruis accadimenti offrendo una diversa prospettiva rispetto a quanto raccontato dal denunciante, contestando la dinamica degli eventi riportata da quest’ultima, a volta ripresa dalla sentenza senza dare credito al teste della difesa, nonché d la propria giustificazione al comportamento assunto subito dopo lo scambio d battute tra l’imputato e la denunciante (allorchè l’uomo infastidito dalla do risalito in auto). Tutte queste circostanze, compresa l’analisi della volo abbandonare l’animale che sarebbe smentita dalle condizioni in cui il cane è st trovato al momento in cui la polizia giudiziaria ha fatto irruzione nell abitazione per procedere al sequestro, o dalla circostanza che il fatto sa avvenuto lungo la strada che porta alla sua abitazione e avrebbe avuto una dura assolutamente irrisoria, comunque interrotta e tale da poter integrar tentativo, non consentito in un reato contravvenzionale, si risolvono nel contes la sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo de contravvenzione contestata e ritenuta, doglianze proprie di un giudizio di mer che quindi non si attagliano ai canoni richiesti per promuovere un giudizio legittimità.
Parimenti inammissibile, in quanto motivo di doglianza proprio di un giudizi di merito, è la terza censura, con la quale si chiede l’applicazione del 131-bi pen., istituto che non era stato richiesto al Tribunale, neanche nella memoria la parte si è riportata in sede di discussione, nonché, in via subordinat riduzione della pena, sulla quale la parte non motiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’ 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto d sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e consider che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “ve in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone ch ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in fa della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 17/05/2024.