Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Cerignola il 5/03/1987 COGNOME NOME nato a Napoli il 23/11/1989 NOME nato a Foggia il 28/08/1991
avverso la sentenza del 1/07/2024 della Corte di appello di L ‘ Aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria depositata dalla difesa della parte civile, con p.e.c. del 17 marzo 2025, Poste Italiane s.p.a., con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME e ha chiesto la liquidazione delle spese di costituzione come da nota.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti emessa nei loro confronti, esclusivamente in punto di pena.
Considerato che COGNOME e COGNOME sono stati riconosciuti colpevoli dei
reati di associazione a delinquere, di concorso in fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo aggravanti, nonché di concorso in due furti pluriaggravati, mentre il solo COGNOME è stato condannato, altresì, per un ulteriore furto aggravato.
Rilevato che NOME COGNOME è stato giudicato responsabile del solo reato di furto aggravato.
Constatato che, nel giudizio di secondo grado, i difensori di COGNOME e COGNOME hanno rinunciato ai motivi ad appello, ad eccezioni di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e, per quanto concerne esclusivamente il primo, al riconoscimento della continuazione.
Rilevato che i due motivi di ricorso avanzati nell’ interesse di COGNOME, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME ( mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge ) sono inammissibili, il primo, in quanto meramente attinente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la motivazione offerta dal giudice di merito risulta congrua, logica e rispettosa delle deduzioni difensive, dunque non sindacabile in questa sede; il secondo, in quanto relativo a questioni espressamente rinunciate in appello e, pertanto, non suscettibili di essere riproposte con ricorso per cassazione.
Ritenuto che il motivo unico avanzato nell’interesse di COGNOME , per il tramite del difensore, avv. A. COGNOME ( illogicità della motivazione in punto di pena rideterminazione della pena ) è inammissibile, in quanto riferito al solo trattamento punitivo, laddove la decisione impugnata risulta sorretta da un impianto argomentativo coerente e adeguatamente motivato, con puntuale considerazione delle deduzioni difensive.
Reputato che i due motivi di ricorso avanzati nell’interesse di COGNOME per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME ( erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ) devono ritenersi entrambi inammissibili, il primo, perché articolato in mere censure di merito, insuscettibili di scrutinio nella presente sede di legittimità; il secondo, perché sostanzialmente riproduttivo di rilievi già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché privo di una specifica e puntuale critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Considerato , altresì, che la penale responsabilità di tale ultimo ricorrente è stata accertata attraverso un iter motivazionale logicamente coerente e immune da vizi censurabili e che, quanto alla mancata concessione di pene sostitutive, la motivazione offerta, nel complesso, implica da parte del giudice di merito, la valutazione degli elementi di cui all ‘ art. 133 cod. pen., evidentemente reputati ostativi alla concessione di tali pene (che, peraltro, non risultano chieste con i motivi di appello o nel verbale dell ‘ udienza celebrata dinanzi alla Corte
territoriale).
Ritenuto , infine, quanto alla dedotta sopravvenuta carenza di querela che, già in occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguitili a querela, per effetto di discipline normative sopravvenute e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto per l’eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Considerato che segue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
Ritenuto, infine, che nei confronti di COGNOME e COGNOME segue la condanna alla rifusione delle spese di costituzione, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell ‘ attività e della peculiarità del presente giudizio che si svolge in assenza di udienza di trattazione partecipata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME Carlo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 3 aprile 2025