Inammissibilità Ricorso e Patteggiamento: La Cassazione Fa Chiarezza
L’inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento è un tema cruciale nella procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini entro cui tale impugnazione può essere considerata valida, fornendo un’importante lezione sulla sinteticità della motivazione richiesta al giudice in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per reati legati alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente contestava la sentenza, ma i motivi addotti non rientravano tra quelli specificamente consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione. La questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare la validità del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, basandosi unicamente sugli atti. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono limitati e, nel caso di specie, quelli proposti non erano ammissibili. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’Inammissibilità del Ricorso e il Ruolo dell’Art. 129 c.p.p.
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella giurisprudenza pacifica riguardo alla motivazione delle sentenze di patteggiamento. La Corte ha sottolineato che, in questo tipo di sentenze, il semplice richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale è sufficiente a dimostrare che il giudice ha compiuto la sua doverosa valutazione circa l’assenza di cause di proscioglimento. Non sono necessarie, quindi, “ulteriori e più analitiche disamine”.
Il giudice del patteggiamento deve verificare che non sussistano palesi cause di assoluzione (come l’insussistenza del fatto o la non colpevolezza dell’imputato). Se, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado contiene un riferimento a tale valutazione, si presume che il controllo sia stato effettuato correttamente. La Cassazione ha inoltre osservato che, già dal capo di imputazione, emergevano chiari elementi di fatto che indicavano l’illiceità della condotta, rendendo ancora più evidente l’assenza di cause di proscioglimento immediatamente rilevabili. Poiché i motivi del ricorso non erano consentiti dalla legge per la specifica tipologia di sentenza impugnata, l’esito non poteva che essere una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale, esperibile solo per motivi specifici (come vizi del consenso o errata qualificazione giuridica del fatto). In secondo luogo, chiarisce che non si può pretendere dal giudice del patteggiamento una motivazione complessa ed estesa sull’assenza di cause di assoluzione: il richiamo all’art. 129 c.p.p. è considerato una formula idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso basato su una presunta carenza di motivazione in questo specifico punto ha scarsissime probabilità di successo, con il conseguente rischio di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge in relazione alla specifica tipologia di sentenza impugnata, ovvero la sentenza di patteggiamento.
È sufficiente un semplice richiamo all’art. 129 c.p.p. per motivare una sentenza di patteggiamento?
Sì, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, senza necessità di ulteriori e più analitiche spiegazioni.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2387 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2387 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta d detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera relatrice
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Il Preidnte