Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 12/06/1989
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d’appello di Lecce
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confe sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Brindisi del 16/07/2021, che aveva dic
NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, co
14/09/2018, per aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli a scatto e, lo aveva condannato – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – a
di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME
COGNOME denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione
3. Il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione che quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatt
14/09/2018, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 14/09/2023.
È poi noto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chia pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione d
159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giu
103; il massimo consesso di questa Corte, dunque, ha deciso che tale discipli continuare ad essere applicata – pure all’indomani dell’introduzione dell’art. 2, co a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 – in relazione ai reati commessi dal 3 agos 31 dicembre 2019. Al sopra individuato termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiun l’ulteriore periodo di cui all’art. 159 cod. pen., come modificato dall’art. 1 comm legge 23 giugno 2017, n. 103, che può giungere fino a un massimo di anni uno e mesi consente di fissare il termine di prescrizione ad epoca successiva, rispetto al appellata, come detto pronunciata il 13/05/2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cas ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.