Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15059 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15059 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 417/2025
NOME COGNOME
UP – 28/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 3289/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a Sortino il 29 marzo 1937;
avverso la sentenza del 14 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato (ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen.) di energia elettrica, per essere il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio; contestazione, quella dell’aggravante, apportata il 18 gennaio 2024, successivamente al deposito del
decreto di citazione diretta a giudizio (avvenuto il 21 giugno 2022), ma prima della notifica dello stesso, essendo, nel frattempo, entrata in vigore la norma della c.d. riforma Cartabia (d. lgs. n. 150 del 2022), che aveva mutato il regime di procedibilità del furto.
Alla prima udienza, fissata per il 19 aprile 2024, la difesa, in via preliminare, eccepiva il difetto di querela e chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere, ritenuta la tardività della contestazione dell’aggravante, effettuata dal Pubblico Ministero dopo la modifica dell’art. 624 cod. pen., entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.
All’udienza del 14 giugno 2024, il Tribunale, ritenendo che la contestazione suppletiva fosse stata effettuata tardivamente, dopo il maturare della causa di improcedibilità (verificatasi il 30 marzo 2023, quando era scaduto, senza iniziative della persona offesa, il termine di tre mesi assegnato dal legislatore alla persona offesa che aveva visto mutare il regime di procedibilità), dichiarava non doversi procedere per difetto di querela.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale, per saltum , articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale avrebbe di fatto precluso al Pubblico Ministero di contestare la circostanza aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), impedendo l’esercizio di un potere-dovere, insindacabile ed obbligatorio.
Il 27 marzo 2025, l’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell’imputata, ha presentato una memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammi ssibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è intempestivo e, pertanto, inammissibile.
La sentenza è stata emessa il 14 giugno 2024, con motivazione contestuale depositata in udienza ed è stata comunicata il 20 giugno 2024 al Procuratore generale.
In tali casi, il termine previsto per l’impugnazione deve essere individuato in quindici giorni (ai sensi dell’art. 585 cod proc. pen.), decorrente dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 548 del codice di procedura penale.
Ebbene, il ricorso per cassazione è stato depositato presso la segreteria del Procuratore generale il 1° luglio 2024 e, il giorno successivo, presso l’ufficio impugnazioni della Corte d’appello e trasmesso alla cancelleria del giudice a quo (il Tribunale di Sircusa) il 18 luglio 2024. Ed è solo in questo momento che
l’impugnazione può ritenersi proposta, perché solo in questa data l’impugnazione è pervenuta dove, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., l’impugnazione deve essere proposta. Non rileva né il tempestivo deposito dell’atto nella segreteria della procura generale, né quello successivo presso la cancelleria della Corte d’appello (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, COGNOME, Rv. 278515).
Il ricorso, pertanto, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni individuato ai sensi degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME