Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6334 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6334 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2006 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale la Corte di app di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello da lui interposto avverso la sentenza con la q Tribunale di Napoli lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale e processual il vizio di motivazione – è manifestamente infondato in quanto in effetti l’atto di appello è privo di specificità (poiché contiene unicamente l’espressione dell’intenzione di interporre gra senza alcuna argomentazione), il che esime da ogni ulteriore considerazione;
il secondo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. e il v motivazione – è manifestamente infondato il tempus della notifica dell’ordinanza di inammissibilità incide sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione avverso di essa, impugnazione qui proposta, ma non vizia il provvedimento impugnato;
l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato (cfr. n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025.