Inammissibilità ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Un recente provvedimento ha chiarito come la mancanza di precisione nei motivi di impugnazione possa precludere definitivamente l’esame del caso, portando a pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
Il caso e i fatti di causa
Un imputato era stato condannato in primo grado per il reato di furto, previsto dall’art. 624 del codice penale. In sede di appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando estinto un capo d’imputazione per intervenuta prescrizione, ma confermando la responsabilità per il reato principale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando genericamente violazioni di legge e carenze nella motivazione della sentenza di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha analizzato l’atto di impugnazione, rilevando immediatamente un difetto strutturale insanabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non rispettava i criteri di determinatezza imposti dal codice di procedura penale. Secondo i giudici, non è sufficiente invocare genericamente un errore giudiziario; è necessario indicare con precisione quali passaggi della sentenza siano errati e perché.
Implicazioni pratiche della genericità
Presentare un ricorso vago non solo impedisce la revisione della condanna, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie. In questo caso, oltre alle spese del procedimento, è stata inflitta una sanzione di tremila euro. Questo sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia articolare motivi specifici e pertinenti, evitando di trasformare l’impugnazione in una mera protesta formale priva di sostanza giuridica.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone che il ricorso indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a paventare violazioni non meglio precisate, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che è stata invece ritenuta logicamente corretta e coerente dai giudici di legittimità. La genericità dei motivi impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre stabilito il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, applicando la sanzione prevista per i ricorsi manifestamente infondati o proposti con colpa. Questa decisione ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali, pena la perdita definitiva della possibilità di contestare la sentenza di condanna e l’aggravio dei costi a carico del cittadino.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà i motivi della causa e la condanna precedente diventerà definitiva.
Quali sono i costi legati a un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e solitamente viene condannato a versare una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare una sentenza senza indicare prove specifiche?
No, la legge richiede che ogni motivo di ricorso sia specifico e indichi chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza che si vuole impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42803 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42803 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
eQ9,9
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezi che ha parzialmente riformato, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo B condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pe
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si paventano non meglio precisa violazioni di legge e carenze motivazionali, è generico per indeterminatezza, ossia privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fron motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente