Inammissibilità ricorso: la specificità dei motivi è d’obbligo
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali rischi processuali nel giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito come la mancanza di precisione nell’esporre le ragioni di diritto e di fatto possa precludere definitivamente l’esame del caso, portando a pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 517 del codice penale, relativo alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione denunciando, in modo sintetico e generico, una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto non conteneva un’analisi dettagliata delle criticità della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni astratte.
Inammissibilità ricorso e requisiti formali
La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale, ogni atto di impugnazione deve enunciare i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni che sorreggono la richiesta. Quando un ricorso si limita a denunce generiche senza confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito, scatta inevitabilmente l’inammissibilità ricorso. Questo principio serve a garantire che il giudice di legittimità possa operare su questioni concrete e non su semplici lamentele prive di fondamento tecnico.
Le conseguenze della colpa processuale
Oltre al rigetto del ricorso, la legge prevede sanzioni per chi promuove un giudizio di legittimità senza i dovuti requisiti. Nel caso in esame, la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale importo si aggiunge alle spese processuali, rendendo il tentativo di difesa non solo inefficace, ma anche oneroso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigore formale richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che il motivo unico di ricorso era caratterizzato da una assoluta genericità, integrando una violazione diretta dell’art. 581 lett. d) c.p.p. La norma stabilisce che l’atto scritto deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. La mancata osservanza di questo precetto determina, per legge, l’impossibilità di procedere oltre, rendendo il ricorso nullo sul piano procedurale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano che la difesa tecnica deve essere estremamente rigorosa nella redazione degli atti. L’inammissibilità ricorso non è solo una sanzione formale, ma una tutela della funzione stessa della Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento funge da monito: un ricorso privo di specificità non solo non protegge i diritti dell’imputato, ma aggrava la sua posizione patrimoniale attraverso sanzioni pecuniarie obbligatorie.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica in modo specifico i punti della sentenza contestati e le ragioni giuridiche precise che giustificherebbero un annullamento.
Quali sono i costi legati a un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende che può arrivare a tremila euro.
Si possono presentare nuove prove in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; pertanto, non può esaminare nuove prove ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42734 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42734 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 7.02.2023 la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 25.10.2021 dal Tribunale di Campobasso, con la quale l’attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui ag 110,81 e 517 cod.pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perchè caratterizzandosi per assolut genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bis attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto s debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; viola che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 8.9.2023