Inammissibilità ricorso: i rischi della genericità dei motivi
L’inammissibilità ricorso è un esito processuale frequente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dalla legge. In ambito penale, la Corte di Cassazione non agisce come un terzo grado di giudizio sul merito, ma verifica esclusivamente la legittimità della decisione precedente. Se i motivi presentati sono vaghi o non contestano puntualmente la logica del giudice di merito, il ricorso viene rigettato senza essere esaminato.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. Dopo la conferma della responsabilità in grado di appello, la difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. L’impugnazione si basava su un unico motivo che contestava la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, senza però approfondire le ragioni specifiche del dissenso.
La decisione della Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l’atto era privo dei requisiti minimi di determinatezza. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, sanzione prevista per i ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente l’onere di indicare con precisione i motivi dell’impugnazione, specificando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso analizzato, la motivazione della sentenza d’appello era risultata logicamente corretta e priva di vizi evidenti. La difesa, limitandosi a una contestazione generica, non ha fornito alla Corte gli elementi necessari per individuare i presunti errori e, di conseguenza, per esercitare il proprio sindacato di legittimità. La genericità dei motivi rende l’impugnazione un atto astratto, privo di quella correlazione critica necessaria con il provvedimento impugnato.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che il giudizio di Cassazione è a critica vincolata. Non è sufficiente manifestare un generico disaccordo con la sentenza di condanna, ma è indispensabile smontarne la struttura logico-giuridica attraverso rilievi puntuali. L’inammissibilità ricorso non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma aggrava la posizione economica del condannato attraverso sanzioni pecuniarie significative. La corretta formulazione dei motivi è dunque il pilastro su cui poggia l’intero sistema delle impugnazioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per Cassazione troppo generico?
La Corte dichiara l’inammissibilità dell’atto senza valutarne il contenuto. Questo comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa stabilisce l’articolo 581 del codice di procedura penale?
La norma impone che ogni ricorso indichi specificamente i motivi dell’impugnazione. Devono essere chiaramente esposti i punti della decisione contestati e le ragioni di diritto.
Quando scatta la condanna in favore della Cassa delle ammende?
La sanzione viene applicata quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi imputabili a colpa del ricorrente. La genericità dei motivi è una delle cause principali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10374 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10374 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di all’art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requi prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente