Inammissibilità ricorso in Cassazione: i rischi dei motivi generici
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti e onerosi nei giudizi davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Quando un atto di impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge, il rischio non è solo il rigetto della domanda, ma anche l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie. Una recente ordinanza della settima sezione penale ha ribadito con fermezza questo principio, analizzando un caso in cui i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di quanto già discusso nei gradi precedenti.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa aveva articolato le proprie doglianze basandosi su critiche già esposte nel precedente grado di giudizio, senza apportare nuovi elementi di diritto o contestazioni specifiche idonee a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’atto mancasse della necessaria specificità, limitandosi a una generica riproposizione di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che il motivo di ricorso fosse “generico e meramente riproduttivo” della medesima censura in ordine alla responsabilità dell’imputato. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata era già stata adeguatamente vagliata e risultava immune da vizi logici o giuridici. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il ricorso per cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di merito: esso deve invece individuare errori specifici nell’applicazione della legge o nella struttura logica della motivazione. La mancanza di tale specificità, unita alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustifica la sanzione pecuniaria di tremila euro, in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione. Riproporre pedissequamente le tesi difensive già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dal giudice, conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Questo provvedimento funge da monito per i ricorrenti: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede un rigore argomentativo che non può essere sostituito da contestazioni generiche, pena l’aggravio dei costi processuali e l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte soccombente.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono uguali a quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo e privo della specificità necessaria per il giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo di verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione, senza entrare nel merito dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50618 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla responsabilità dell’imputato già adeguatamente vagliata e disattesa con motivazione immune da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedan le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.