Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5097 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5097 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto dì giudizio di responsabilità non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che evoca genericamente presunte carenze motivazionali, senza alcuna indicazione specifica in tal senso;
considerato che, a tale riguardo, deve farsi applicazione del principio di diritto affermato e ribadito più volte da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.