Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16382 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KAVAJE (ALBANIA) il 23/02/1981
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di Catanzaro, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati in materia di stupefacenti a lui ascritti nell’imputazione provvisoria, in parte in concorso con altri soggetti, condotte riconducibili alli art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ai capi 71,73, 75, 77 e 147.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, proponendo tre motivi, con i quali, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in sintesi, denuncia:
violazione di legge processuale per inosservanza dei requisiti di cui gli artt. 267 e 271 cod.proc.pen., stabiliti a pena di inutilizzabilità, nonché mancanza di motivazione, in relazione al motivo n. 1) della memoria depositata in sede di riesame, con la quale si era appunto denunciata l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui al decreto 2228/2021, in quanto il decreto autorizzativo genetico avrebbe avuto una motivazione apparente, meramente ripetitiva del testo di legge e di un precedente decreto emesso dal GIP (n. 1828/2021 RIT), del quale aveva conservato l’ esatto formato grafico con l’erronea indicazione dell’originaria adozione da parte del p.m., nei confronti dello stesso soggetto (Porto Michele) e che non era stato prorogato dall’Autorità giudiziaria per insussistenza dei presupposti di legge.
A fronte di tali deduzioni, l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riferire che l’attività intercettiva d’urgenza disposta dal p.m. nei riguardi dell’utenza in uso al Porto, giusta decreto n. 1828/2021 RIT in data 12 settembre 2021, convalidata dal GIP il successivo 13 settembre 2021, era terminata il 21 ottobre 2021, per scadenza naturale dei termini, senza fornire risposta alle precise censure, sollevate anche nel merito, relativamente alla insussistenza dei presupposti di legittimità dell’intercettazioni mediante la riproduzione delle conversazioni captate sull’utenza di NOME COGNOME; in particolare, si era fatto specifico riferimento alla ingiustificata attribuzione di un significato criptico e allusivo a comuni espressioni del linguaggio parlato, come il riferimento a” quelle di ora”, oppure” ohi NOME ci sono persone là?”. Dunque, lungi dal potersi considerare il decreto in questione quale atto autorizzativo geneticamente nuovo e diverso, motivato per relationem al contenuto della richiesta della polizia giudiziaria, lo stesso costituiva mera proroga illegittima del precedente, che aveva in modo improficuo consentito l’attività intercettiva per ben 40 giorni; il ricorrente, sempre sul presupposto della carenza
di motivazione relativa alla necessità dell’intercettazione sia nel decreto 2228/2021 che di riflesso sulle sue proroghe, riporta anche i testi di conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME evidenziando i contenuti, a suo dire, non ambigui o criptici.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza degli artt. 271 e 267 cod.proc.pen., come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, d.l. n. 132 del 2021, nonché vizio di motivazione, quanto al rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni derivate dal decreto n. 674/2022 RIT, postulata al motivo 2 della memoria depositata in sede di riesame. Si era, in particolare, eccepito che il GIP non aveva indicato quali fossero “le specifiche ragioni” che avevano reso necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini. Il ricorrente, dopo aver trascritto le argomentazioni rassegnate nella memoria, quanto allo sviluppo normativo, a partire dalla legge n. 23 del 2017, che ha disciplinato l’utilizzo del captatore informatico su dispositivo informatico, ha ribadito il proprio assunto sulla carenza di motivazione relativamente alle ragioni per le quali, illegittimamente, il decreto n. 674/22 RIT, aveva omesso di giustificare perché era stato necessario avvalersi dell’intercettazione tramite trojan, nonostante la previsione di legge, e la relativa giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, imponessero una motivazione rafforzata. Anche in questo caso, rileva il ricorrente, il Tribunale aveva fornito una motivazione generica e inadeguata rispetto alla specificità della doglianza. Inoltre, era pure errata in diritto l’affermazione secondo cui l’onere di indicare “le specifiche ragioni” giustificatrici dell’intercettazione in parola non sarebbe stato applicabile ratione temporis, posto che il Tribunale aveva confuso lo stesso ( introdotto dall’art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 132/2021) con l’obbligo di autonoma motivazione, introdotto dall’art. 1, comma 2 bis, d.l. n. 105/2023.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle argomentazioni difensive inerenti alle esigenze cautelari, rassegnate nei motivo 3) della memoria depositata in sede di giudizio di riesame. Si era, in particolare, evidenziato il mancato rispetto del principio di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare adottata, mentre tali caratteri avrebbero dovuto riconoscersi nella misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ciò in quanto i fatti ascritti risalivano a tr anni di distanza dal momento deil’esecuzione dell’ordinanza cautelare, inoltre, secondo l’ipotesi accusatoria’ il ricorrente aveva interrotto sin dal mese di luglio 2022 i rapporti con i presunti partecipi all’associazione criminosi. Il ricorrente era stato bersaglio di intercettazioni dai mese di dicembre 2021 al mese di giugno 2022, senza che emergessero rapporti con altri gruppi criminali rispetto a quelli con cui erano stati ravvisati rapporti sino al luglio 2022.
La Procura Generale, nella persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In data 15 aprile 2025, con invio telematico, il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni dela Procura generale, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato e allegando documentazione relativa ai decreti oggetto delle doglianze contenute in ricorso.
La difesa del ricorrente ha inoltre discusso oralmente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nel suo complesso, non supera il vaglio di ammissibilità.
Quanto ai primi due motivi, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l’inutílizzabilità è la sanzione che colpisce la conversazione, non h decreto. Dunque, ! eccezione di inutilizzabilità, per come proposta in entrambi i motivi, è generica, proprio perché non indica quali sarebbero le intercettazioni affette dal vizio. Si tratta di indicazione necessaria, in quanto l’inutilizzabilità può riguardare le singole intercettazioni e, nell’ipotesi qui ricorrente, in cui i gravi indizi si fondano su p – lui -il -ne intercettazioni non è logicamente possibile procedere alla necessaria c.d. prova di resistenza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza». in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n, 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2 ottobre 2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011-01; nello stesso senso Sez. 5, n. 31823 del 6 ottobre 2020, COGNOME Rv, 279829-01, sulla prova introdotta ai sensi dell’art. 507 cod.proc.pen.).
Inoltre, i motivi sono inammissibili anche per i! difetto del requisito della specificità riguardo all’assenza di adeguata critica alle ragioni addotte dal Tribunale del riesame per disattendere !e eccezioni di inuti!izzabiiità riproposte in questa sede. I motivi si sono limitati a riprodurre le doglianze fatte valere in sede di
riesame, giustapponendovi le motivazioni addotte neTordinanza del riesame per disattendere le stesse doglianze, e poi affermando che si tratterebbe di ragioni prive di specificità. Tuttavia, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, COGNOME, Rv. 255568). L’atto di impugnazione non può infatti ignorare le ragioni dei provvedimento censurato (così in motivazione Sez. un., n. 8825 del 27 ottobre 2016, COGNOME, Rv. 268822.) in guanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso !a presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.o.p,), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con !e argomentazioni dei provvedimento il cui dispositivo si contesta.
I motivi non sono neanche rispettosi dei parametri di autosufficienza richiesti. In tema di intercettazioni, ,dualora in sede di legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei relativi risultati ; è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità. indicare specificamente l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, cui si accompadna l’ulteriore onere di curare la produzione dell’atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n, 18335 de! 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261; Sez. 4, n. 2394 del 13/12/2011 a dep, 2012, COGNOME, Rv. 251751, per cui il ricorso per cassazione per violazione deile regole di cui agli artt. 267 e 268, dammi primo e terzo, cod. proc. nen, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità per gencricità. NOME intedraie produzione degli atti asseritamente affetti dai vizi denunciatna
Ciò non è avvenuto nel caso di snecie. Ti r!corrente, che ha calato nell’esposizione dei motivi ampi stralci selezionati dei contenuti della memoria difensiva prodotta dinanzi ai Tribanade dei riesame. GLYPH cui interno sono pure riprodotte taluni brani de.le conversazioni intercettate, non ha invece adempiuto all’onere principale di allegazione dei decreti Od c .Ld lamenta vizio di motivazione, con ciò rendendo impossibile, anche per questo aste.tte, i! vaglio di legittimità sull’adeguatezza della motivazione:
È appena il caso di ricordare cne tale iJtirne asnetto di inammissibilità delle doglianze in esame non è sanato dal deposito deila documentazione allegata alla memoria del 15 aprile 2025. Ciò in guanto, per consolidata e condivisa giurisprudenza di lecattimità, nei giudizio di ledittmità, i quale anche nella materia
cautelare non ammette la produzione di prove nuove, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire in precedenza (Sez. 2 , n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277609 – 01).
I motivi si mostrano comunque manifestamente infondati alla luce della esplicita motivazione dell’ordinanza impugnata nella quale, alla pagina 2, si è dato atto che i decreti autorizzativi risultavano supportati da adeguata motivazione e, in particolare, quello relativo all’utenza in uso a NOME COGNOME si fondava sulle nuove emergenze investigative di cui all’annotazione di PG del 12.11.22, espressamente richiamate dal Gip.
Su tale aspetto che recisamente contrasta con l’assunto di una motivazione inesistente, il ricorrente non si confronta nel dettaglio, spostando l’attenzione su profili palesemente versati in fatto ; così sollecitando una rilettura nel merito degli elementi valutati da; Tribunale del riesame non ammissibile in sede di legittimità.
Il Tribunale ha invece analizzato ;n modo puntuale le vicende relative ai decreti, alla motivazione degli stessi e alla presenza di tutti i requisit legittimanti, facendo corretta applicazione del consolitato principio secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi I giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero e al:e relazioni di servizio nella polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fattc; d’averlo prese in esame e fatte proprie, l’iter cognitivo e valutativo se:julto per giustificar(. – e l’adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 3691.3 del 05/06/2017. P.M. in oroc. Tipa e altri, Rv. 270758; Sez. 5 / n. 24661 del 11/12/2013, deo. 2014, A.delfio e altri, Rv. 259867).
11- Anche riguardo alla mctivazlone del C:ecreto n. 677/2022 RIT, il Tribunale ha esplicitamente rinviato alla motivazione resa dal GIP relativamente alla indispensabilità e alla non surrociabilità dello strumento captativo tramite trojan, rispetto ad altri sistemi meno invasivi. A fronte di tale rinvio, il ricorrent anche in auesto caso, non formula id.o.nea censura omettendo di allegare il detto decreto e di riportare l’inte.9rale testo della. rnotivazlone recepita e validata dal Tribunale del riesame, con clò fo -mulando un MOítig aspecifico, carenza non sanata dalla successiva orocluzlone per .ouz.-.Tito e è sopra detto.
GLYPH Quanto alle eisicienze GLYPH il I GLYPH iar na messo in evidenza l’assenza di eiernent: :cione e GLYPH canone,:iDncreto e attuale, di comportamenti recidivanti, data la 7avità delle ·ancic.)tte , contestate all’indagato in considerazione del voi ime de GLYPH trattati o deift) svogimento dell’attività all’interno di un contesto crimina.e dedito in mari GLYPH professionale all’illecito traffico di sostanze stupefacenti cc attesi crecaner tI e carichi pendenti anche specifici dello COGNOME
13.
In tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la
concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art.
274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nei tempo (Sez. 2, n. 38299
del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01). La motivazione non impinge nel vaglio di legittimità, dovendo !o stesso arrestarsi alla verifica
de! rispetto delle regole della logica e della conformità al canoni legali che presiedono all’apprezzamento
dei requisiti previsti dalla legge per l’emissone ed
il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca
Ci consistenza delle valutazioni riservare
giudice di merito.
14.
Inoltre, quanto alla adeguatezza della Tesora
; oggetto del terzo motivo, il Tribunale ha fornito ampia motivazione delle ragioni per le quali solo la
custodia in carcere può ritenersi misura :n credo di ftonteggiare la trasgressività
estrema dimostrata dall’indagato, come si evince dall’analisi dei precedenti e dei carichi pendenti per reati in materia d stupefacenti,
che possono essere reiterati anche in forma di gestione indiretta, rispetto a`!e quali anche il braccialetto elettronico risulta misura inefficace, potendo .5 . 7) controllare l’eventuale allontanamento.
15. Pertanto, il rcorso deve essere dich ,arere
Ai sensi dell’art. 616 cod.procepen il ricorrente va coor ieriato al pagamento delle spese del procedimento e delle sreennea 3.-9 . .7 .0,fl0, determinata in via equitativa, in favore della Cassa dele ammende, consAerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stan se-usa versare in colpa nella determinazione della causa ci narntoissibilità, con t-9 ì.,issione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di CU; all’art 94, 7.0r’:” -ter disp,. att. cod. proc. peri.
p. O A
Dichiara inammissible i! ecorsee e con da nna GLYPH reo: ,-oente a! pagamento delle spese processuali e dell’a somma di euro tremila e – favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempirnentA d cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pere
Così deciso il 23/0412025.