Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi non sono Specifici
L’ordinamento giuridico prevede strumenti precisi per contestare una decisione giudiziaria, ma l’accesso a questi rimedi è subordinato al rispetto di requisiti formali inderogabili. Tra questi, la specificità dei motivi di impugnazione riveste un ruolo cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della sua violazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il proponente al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere perché un’impugnazione generica è destinata a fallire.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue censure si basavano su una presunta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli articoli del codice penale riguardanti il danneggiamento (art. 635 c.p.) e la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere ogni discussione nel merito. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate (danneggiamento e attenuanti), ma si concentra su un vizio preliminare e insanabile: la totale assenza dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Necessità di una Critica Argomentata
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione di cosa significhi “specificità dei motivi”. La Corte chiarisce che la mancanza di specificità non va valutata solo in modo “intrinseco”, ovvero per la genericità delle argomentazioni, ma anche in modo “estrinseco”.
Questo significa che i motivi del ricorso devono instaurare un dialogo diretto e puntuale con la sentenza impugnata. Non è sufficiente enunciare principi di diritto astratti o lamentele generiche. L’impugnazione deve:
1. Essere correlata: Deve esistere un legame logico tra la complessità delle argomentazioni della sentenza di appello e quelle poste a fondamento del ricorso.
2. Svolgere una funzione critica: L’atto deve assolvere alla sua tipica funzione, che è quella di una critica argomentata e precisa contro la decisione che si intende demolire.
Nel caso specifico, i motivi presentati sono stati definiti “totalmente generiche ed astratte”, prive della “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e dei “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In sostanza, il ricorso non spiegava perché e in quali punti specifici la sentenza d’appello avesse sbagliato, limitandosi a contestazioni vaghe.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione è tutto. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di un atto incapace di assolvere alla sua funzione. Le implicazioni pratiche sono severe:
* Chiusura del processo: La decisione impugnata diventa definitiva, senza che la Corte possa esaminare il merito delle questioni.
* Sanzioni economiche: Il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace è quello che analizza chirurgicamente la sentenza precedente, ne individua i presunti errori specifici e costruisce su di essi una critica logica e giuridicamente fondata. Ogni altra via conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò accade se i motivi sono generici, astratti e non costituiscono una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che il ricorso deve indicare chiaramente le parti della decisione che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Deve esistere una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione della sentenza precedente, evitando deduzioni generiche.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10658 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10658 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 14/12/1983
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 635 e 62-bis cod. pen., sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 co proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni totalmente generiche ed astratte, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.