Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46009 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46009 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 23/11/2022 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 29 maggio 2023, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi, in data 8 aprile 2022, con la quale era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. ‘2 e 76, comma 3, d. Igs n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto.
La Corte territoriale ha rilevato che l’atto di impugnazione ha trascurato del tutto il contenuto della motivazione del giudice di primo grado, limitandosi ad affermazioni apodittiche, con richiamo a precedenti giurisprudenziali circa l’illegittimità del provvedimento del AVV_NOTAIO, a parere della Corte d’appello non conferenti rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado.
Anche la richiesta, contenuta nel secondo motivo di appello, di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata ritenuta non specifica in quanto non sostenuta da argomenti diversi dal mero richiamo a quelli normativi previsti.
Da ultimo, si rileva la genericità della richiesta, contenuta nel terzo motivo di appello, di rivedere il trattamento sanzionatorio e di concedere i benefici, reputando meramente assertiva la richiesta della concessione della sospensione condizionale della pena, nonché in alcun modo confutativa della motivazione estesa resa dal primo giudice, nella parte in cui ha giustificato l’entità della pena irrogata.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione degli artt. 2, prot. n. 7 CEDU, 111 Cost., 591, comma 1, lett. c), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) codice di rito.
Si assume che l’autorità giudiziaria nel caso di contestazione relativa alla violazione del foglio di via obbligatorio, deve valutare la legittimità dell’att presupposto necessario per il giudizio di responsabilità del reato.
Si rileva che, invece, la pronuncia di inammissibilità è stata assunta in violazione di legge anche europea che assicura all’imputato il doppio grado di giudizio.
Inoltre, si assume che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice penale deve valutare la legittimità dell’atto amministrativo in quanto essa costituisce presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato, con conseguente disapplicazione ove questo non sia conforme alle prescrizioni di legge.
Si aggiunge, infine, che lo scopo del foglio di via obbligatorio al pari di ogni altra misura di prevenzione è quello di prevenire la pericolosità sociale, non quello dell’allontanamento da un determinato luogo di persona anche se pericolosa.
Il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire conclusioni scritte a mezzo p.e.c. del 29 maggio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
L’impugnazione si limita a richiamare l’art. 2 prot. 7 CEDU, nonché giurisprudenza di legittimità, in relazione alla esistenza del potere/dovere dell’Autorità giudiziaria di valutare la legittimità dal punto di vista amministrativ dell’atto nel caso di contestazione relativa alla violazione del foglio di vi obbligatorio, e, dunque, non appare specifico rispetto al thema decidendum, quello, cioè, della specificità dei motivi di appello, negata dalla Corte d’appello.
Invero, è noto l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale, in relazione agli artt. 2 e 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, va pronunciato l’annullamento senza rinvio della condanna, previa disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ove il provvedimento del AVV_NOTAIO che ordina l’allontanamento dell’imputato dal territorio del Comune con divieto di farvi rientro per una certa durata non contenga la contestuale intimazione, rivolta al destinatario dell’atto, di fare rientro nel luogo di residenza (vedi tra le moltissime altre, Sez. 1, n. 47715 del 16/11/2022; Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Rv. 283403 : in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché il mancato accertamento del luogo di residenza del destinatario della misura, con conseguente omissione dell’ordine di rimpatrio, determina l’illegittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale, da cui deriva l’insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.).
Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare, puntualmente, le ragioni dell’illegittimità della pronunciata ordinanza di inammissibilità del gravame, sotto il profilo dell’erroneità del suo presupposto: cioè dell’effettiva esistenza ed apprezzabilità, quanto all’impugnazione di merito,
di motivi di doglianza specifici e diretti, rispetto al contenuto della pronuncia d primo grado.
Il tema centrale del ricorso, invece, non risulta affrontato dall’impugnante che si limita a riprodurre il dato normativo (l’art. 2, prot. 7 della CEDU), nonché a citare due pronunce della Corte di legittimità non aderenti alla fattispecie in esame, quindi restringendo il contenuto della censura ad un mero richiamo del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, estraneo al tema centrale della questione devoluta.
Mancano del tutto, poi, osservazioni in fatto e in diritto, dirette a dimostrare l’originaria specificità dell’atto di gravame, rispetto al contenuto della sentenza di primo grado e al suo assetto motivazionale.
Manca, infine, come notato anche dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, un confronto critico con i contenuti ampi ed articolati dell’ordinanza della Corte di appello, sicché il ricorso si appalesa inammissibile perché non specifico. Invero, è principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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