Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Genericità
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui requisiti formali di un’impugnazione. Il caso riguarda una pronuncia di inammissibilità del ricorso a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di appello specifici e ben argomentati per evitare un rigetto in fase preliminare, senza che il giudice entri nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 497-ter del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione lamentando diverse presunte violazioni di legge. I motivi del ricorso si articolavano su tre punti principali:
1. La mancata conoscenza del processo a suo carico, a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore.
2. La mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, dove aveva richiesto di sentire come testimoni alcuni agenti e di essere sottoposto a esame.
3. Una generica violazione di legge e illogicità della motivazione della sentenza di condanna.
La Corte di Appello di Trieste aveva già confermato la condanna emessa dal Tribunale di Gorizia, e il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte per la valutazione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sull’analisi di ciascuno dei motivi proposti, ritenuti tutti privi di fondamento o dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità del ricorso.
Primo Motivo: La Presunta Mancata Conoscenza del Processo
Dagli atti processuali è emerso che l’imputato era stato informato telefonicamente dal suo precedente avvocato della rinuncia al mandato. Nonostante ciò, egli non si era attivato per nominare un nuovo difensore di fiducia né per eleggere un nuovo domicilio. Di conseguenza, la procedura di notifica seguita è stata ritenuta corretta. La Corte ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a lamentare una presunta mancanza di conoscenza, senza tuttavia allegare o provare alcuna circostanza concreta a sostegno della sua tesi. Il motivo è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Secondo Motivo: La Richiesta di Rinnovazione dell’Istruttoria
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato la valutazione del giudice d’appello, secondo cui le richieste di rinnovazione dell’istruttoria (esame dei Carabinieri e dell’imputato) erano inammissibili. Tali richieste sono state definite generiche, meramente esplorative e superflue alla luce degli indizi già raccolti nel corso del processo. La rinnovazione dell’istruttoria in appello non è un diritto automatico, ma una facoltà del giudice da esercitare solo quando assolutamente necessaria ai fini della decisione.
Terzo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
L’ultimo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione, è stato considerato generico per indeterminatezza. Secondo la Corte, il ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logica e corretta, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici alla base della sua censura. In pratica, non ha fornito al giudice gli strumenti per individuare i rilievi mossi alla sentenza e per esercitare il proprio sindacato, rendendo così inevitabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge o un’ingiustizia; è necessario articolare le proprie doglianze in modo chiaro, preciso e supportato da elementi concreti. La mancata attivazione dell’imputato dopo la rinuncia del difensore e la presentazione di richieste istruttorie vaghe o esplorative sono comportamenti che possono compromettere irrimediabilmente l’esito di un ricorso. Per i professionisti del diritto, questa decisione ribadisce la necessità di un’analisi approfondita della sentenza impugnata per formulare motivi di ricorso che superino il vaglio preliminare di ammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La rinuncia al mandato da parte del difensore obbliga l’imputato a fare qualcosa?
Sì. Secondo quanto emerge dalla decisione, l’imputato che viene informato della rinuncia al mandato del proprio difensore deve attivarsi per nominare un nuovo legale di fiducia o per eleggere un nuovo domicilio. La sua inerzia non vizia la procedura di notifica eseguita successivamente.
È sempre possibile chiedere di sentire nuovi testimoni in appello?
No. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello, come l’esame di nuovi testimoni, può essere dichiarata inammissibile dal giudice se ritenuta generica, meramente esplorativa o superflua alla luce delle prove già acquisite nel corso del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37599 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONFALCONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Gorizia per il reato di cui all’ art. 497 ter cod. pen.
Lette le conclusioni pervenute in data 10 settembre a forma del difensore di fiducia nell’interesse del ricorrente intempestivamente.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per mancata conoscenza del processo risulta manifestamente infondati perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla sentenza impugnata.
Dall’esame degli atti in ragione del dedotto error in procedendo risulta che:
l’imputato è stato notiziato telefonicamente dal precedente difensore della rinuncia al mandato, ma non risulta essersi attivato per una nuova nomina fiduciaria o una nuova elezione di domicilio. La procedura eseguita risulta pertanto corretta;
il ricorrente ha semplicemente lamentato la presunta mancanza e la conoscenza del processo, ma non ha mai allegato né provato questa circostanza.
Considerato che il secondo motivo, con cui si denunzia la mancata rinnovazione dell’attività istruttoria e la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata dal momento che le richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (l’esame quali testi dei Carabinieri del NORM e l’esame dell’imputato) sono state valutate dal Giudice di secondo grado inammissibili in quanto generiche e meramente esplorative, oltre che superflue alla luce dei relativi indizi già acquisiti.
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 497 ter cod. pen. e l’illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente