Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 34844 del 2024, offre un chiaro monito sull’importanza dei requisiti formali nell’ambito delle impugnazioni. La pronuncia ribadisce un principio cardine della procedura penale: la genericità dei motivi conduce inesorabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo caso, riguardante un’imputazione per danneggiamento, si trasforma in una lezione fondamentale sui doveri di chiarezza e precisione che incombono sulla parte che intende contestare una decisione giudiziaria.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della prova relativa alla sua colpevolezza.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un nuovo esame della sua posizione da parte della Suprema Corte, sostenendo un’errata valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione – ovvero se la prova della colpevolezza fosse solida o meno – ma si è fermata a un livello preliminare, di natura squisitamente processuale.
I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In altre parole, l’atto di impugnazione non era stato redatto in modo da consentire alla Corte di comprendere appieno le critiche mosse alla sentenza di secondo grado.
Le carenze che hanno causato l’inammissibilità del ricorso
Secondo l’ordinanza, il ricorso si limitava a prospettare “deduzioni generiche”. Mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione e, soprattutto, non venivano indicati i passaggi specifici della motivazione della sentenza d’appello che si intendevano contestare. Questa genericità ha impedito al collegio di esercitare la propria funzione di controllo, poiché non erano stati chiaramente individuati i presunti errori commessi dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla funzione stessa del ricorso per Cassazione e sulla ratio dell’art. 581 c.p.p. Tale norma impone al ricorrente di articolare le proprie censure in modo chiaro e specifico, non per un mero formalismo, ma per garantire l’efficienza e la correttezza del processo. Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere il perimetro del devolutum, ossia l’oggetto della controversia su cui è chiamato a decidere. Di conseguenza, il giudice non può esercitare il proprio sindacato di legittimità.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che un’impugnazione non può risolversi in una mera lamentela astratta, ma deve consistere in una critica argomentata e mirata del provvedimento impugnato. In assenza di tale specificità, l’atto è processualmente inidoneo a raggiungere il suo scopo. Per questo motivo, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o irrituali.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea una lezione cruciale per ogni operatore del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza; è indispensabile articolare critiche specifiche, fondate su precise ragioni di diritto e strettamente collegate alla motivazione del provvedimento che si contesta. Ignorare questi requisiti non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della decisione sfavorevole, ma espone anche il proprio assistito a conseguenze economiche negative. La specificità non è un orpello, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. I motivi presentati erano generici, non indicavano le precise ragioni di diritto e non facevano riferimenti puntuali alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro e dettagliato quali parti della sentenza si contestano, le norme di legge che si ritengono violate e le argomentazioni a sostegno, consentendo al giudice di comprendere esattamente i punti della controversia su cui deve decidere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.