Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso è generico, il rischio concreto è la sua declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non solo chiude la porta a un’ulteriore valutazione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Contesto Giudiziario: Dal Primo Grado alla Cassazione
Il caso nasce dalla condanna in primo grado di un imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice. L’imputato ha proposto appello, ma la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato l’impugnazione inammissibile a causa della sua aspecificità. Non soddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla dichiarata genericità del suo precedente atto di appello.
L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della questione ruota attorno al concetto di “specificità” dei motivi di impugnazione. Un appello non può essere una mera riproposizione di argomentazioni generiche o una semplice espressione di dissenso. Deve, invece, contenere una critica argomentata e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva ritenuto le doglianze dell’imputato del tutto prive di specificità rispetto alle argomentazioni del primo giudice. In pratica, l’atto di appello non era riuscito a confutare l’iter logico-giuridico che aveva portato alla condanna, limitandosi a enunciazioni assertive e non a una critica costruttiva.
Le Argomentazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, ha concluso che anche quest’ultimo fosse privo della necessaria specificità. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era affidato a “enunciati assertivi inidonei a confutare l’iter esposto nella sentenza impugnata”. Anziché attaccare la ratio della decisione della Corte d’Appello (ovvero le ragioni per cui l’appello era stato giudicato generico), il ricorso si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali generali sui reati contestati e a lamentare un presunto difetto di prova, argomenti estranei al vero punto in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito che l’atto di appello originario era basato su “allegazioni assertive, prive di un effettivo contenuto di critica alla pronuncia del Tribunale”. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello di dichiararlo inammissibile era corretta. Il successivo ricorso per Cassazione, non riuscendo a contestare validamente questa conclusione, è incorso nello stesso vizio, risultando a sua volta inammissibile. La Corte ha quindi applicato l’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ravvisando profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: le impugnazioni nel processo penale devono essere preparate con cura e precisione. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario articolare una critica specifica, logica e pertinente, che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie. Un approccio superficiale o generico non solo è inefficace, ma può rivelarsi anche economicamente dannoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a sua volta, era privo di specificità. Non contestava efficacemente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva giudicato inammissibile il primo gravame, ma si limitava a formulare critiche generiche e a richiamare principi non pertinenti alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile per colpa?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un atto di appello?
Per ‘aspecificità’ si intende un vizio dell’atto di impugnazione che consiste nella formulazione di motivi di critica vaghi, generici o meramente assertivi, i quali non si confrontano in modo puntuale e argomentato con le specifiche ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31330 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tor che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello interposto dallo stesso imputato avverso la pron di primo grado, che lo aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimonial bancarotta semplice a lui ascritti;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la vio dell’art. 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata aspecìficità appello, è a sua volta privo della necessaria specificità in quanto: si affida a enunciati inidonei a confutare l’iter esposto nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto le doglianze prospe con il gravame del tutto prive di specificità rispetto alle argomentazioni esposte dal primo Giu sostegno della condanna; e, nel resto, contiene il richiamo di principi giurisprudenziali relativ in impugnazione e assume il difetto di prova di essi, profili estranei alla ratio della decisione oggetto del ricorso; il che esime dall’immorare per evidenziare che, in effetti, l’atto di appello era a allegazioni assertive, prive di un effettivo contenuto di critica alla pronuncia del Tribunale;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.