Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per comprendere che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Analizziamo il caso di un ricorso avverso una condanna per furto aggravato, dichiarato inammissibile proprio per questi vizi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato in abitazione. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui chiedeva di riesaminare diversi aspetti: la rinuncia a un motivo di appello, una presunta autocontraddittorietà della sentenza, il proprio comportamento processuale e la sussistenza dell’aggravante contestata.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha ritenuto inammissibile per una serie di vizi concorrenti. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni sollevate, ma sulla loro formulazione. In particolare, il ricorso è risultato:
1. Privo di Specificità
Il ricorrente non aveva indicato in modo chiaro e specifico quali fossero i punti della decisione della Corte d’Appello che intendeva contestare. Un ricorso efficace deve individuare con precisione il passaggio o il ragionamento del giudice che si ritiene errato, non limitarsi a una critica generale.
2. Formulato in Modo Perplesso
Anziché articolare censure precise e argomentate, il ricorso si limitava a porre delle domande, quasi a chiedere alla Corte di Cassazione di trovare essa stessa i vizi della sentenza. Questo approccio interrogativo è del tutto estraneo alla logica del giudizio di legittimità, che richiede l’esposizione di motivi di diritto chiari e definiti.
3. Generico e Non Conforme
Il motivo di ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava concretamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva già fornito una risposta articolata alle medesime doglianze, e il ricorrente, nel suo atto, ha omesso di contestare quelle specifiche argomentazioni, limitandosi a riproporre le stesse questioni in modo vago.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può essere un pretesto per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il suo scopo è controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge. Per questo motivo, la legge impone che i motivi di ricorso siano specifici, chiari e pertinenti. Un ricorso che manca di queste caratteristiche, come nel caso di specie, impedisce alla Corte di svolgere la propria funzione. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso è stata quindi una diretta conseguenza di tali carenze. La Corte ha sottolineato come le doglianze fossero state già ampiamente trattate e respinte nel grado precedente, e il ricorso non faceva altro che riproporle senza una critica mirata alla decisione d’appello.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità. L’esito di questo caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, dimostra che un ricorso mal formulato non solo è inutile, ma può anche comportare un ulteriore aggravio economico. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi su critiche puntuali e giuridicamente fondate alla sentenza impugnata, evitando censure generiche o meramente esplorative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, non indicava i punti della decisione contestati, era formulato in modo perplesso ponendo domande anziché censure precise, e non si confrontava con le ragioni già esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che un motivo di ricorso è privo di specificità?
Significa che il ricorso non identifica chiaramente quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali specifiche ragioni giuridiche. In pratica, non instaura un confronto critico e argomentato con la decisione del giudice precedente, limitandosi a una critica generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che chiede alla corte di cassazione di riesaminare “la rinuncia al motivo 1 di appello con equa rideterminazione della pena”, il “principio di autocontradditori età dell’organo giudicante, “il comportamento processuale del COGNOME“, “la sussistenza della contestata aggravante”, è inammissibile sotto vari concorrenti profili:
non indica in modo specifico i punti della decisione oggetto di contestazione;
è formulato in modo perplesso, ponendo delle domande;
è privo di specificità, poiché non si confronta con le ragioni della decisione che già hanno offerto ampia risposta alle medesime doglianze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024