Inammissibilità Ricorso: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda uno dei principi cardine: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, i motivi devono essere specifici e non generici. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per i reati di minaccia aggravata nei confronti di un pubblico ufficiale e di violazione colposa dei doveri di custodia di beni sottoposti a sequestro. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Reiezione
Il ricorrente ha denunciato la mancanza di motivazione e la mancata esplicitazione dei criteri di valutazione che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, una critica generale all’impianto motivazionale della sentenza d’appello.
La Decisione sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Manifesta Infondatezza: Il ricorso non si è confrontato con la sentenza impugnata, la quale aveva chiaramente dato atto della ‘spiccata intensità del dolo’ dell’imputato come elemento fondante della condanna. Ignorare un punto così centrale della motivazione rende il motivo di ricorso palesemente infondato.
2. Genericità e Indeterminatezza: L’atto è stato ritenuto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici e i rilievi puntuali alla base della sua censura. Questa genericità impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il Principio di Specificità
La decisione si fonda su un principio consolidato: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Per consentire questo controllo, il ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Deve, al contrario, agire come una lente di ingrandimento, evidenziando con precisione il vizio logico o l’errore di diritto che inficerebbe la sentenza impugnata. Un’impugnazione che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte o che critica la sentenza nel suo complesso, senza individuare passaggi specifici, è destinata a fallire il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica, dettagliata e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il ragionamento del giudice inferiore sia errato.
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: non solo l’inammissibilità del ricorso stesso, che rende definitiva la condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Una chiara indicazione che l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere esercitato con rigore e serietà.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, e generico, poiché non specificava con precisione i vizi logici o giuridici della decisione, violando i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ricorso ‘generico’ in questo contesto?
Un ricorso è ‘generico’ quando si limita a una critica generale della sentenza senza individuare i punti specifici e gli elementi concreti che ne dimostrerebbero l’illegittimità o l’illogicità. Non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14144 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14144 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7 giugno 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di minaccia aggravata nei confronti di un pubblico ufficiale così diversamente qualificata la imputazione di cui all’art. 336 cod. pen. e di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa ex art. 335 comma terzo cod. pen.
Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la mancanza della motivazione e dell’esplicita indicazione dei criteri di valutazione adottati, che hanno condotto alla condanna dell’imputato è:
manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha dato atto della spiccata intensità del dolo (si veda pag. 5).
è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti all’art. 581 comma primo lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eli pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore