Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il 07/04/2003
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz della qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo dei requi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragi di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per co ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., il ricorrente in mancata riqualificazione, basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinam della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittim vedano, in particolare, pagg. 12 e 13);
considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è a manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un c riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assen elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut che, nel caso in e s ame, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si ved particolare, pag. 14);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.