Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; i
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 20/04/2018 dal Tribunale di Belluno di condanna per il reato di cui agli artt.61 n.5, 624 bis, 625 commi 2 e 5, cod. pen. commesso in Feltre in data 11 febbraio 2013, con recidiva reiterata specifica;
letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti;
considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio inerente alla prova indiziaria, senza adeguato confronto con la prova dichiarativa e il riconoscimento effettuato da due testi, corroborata dal contratto di noleggio della Renault utilizzata per il furto;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione, laddove correttamente tale istituto è stato ritenuto non applicabile allorchè non vi sia la prova dell preventiva medesimezza del disegno criminoso (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hannami, Rv. 266179 – 01);
considerato che, con il terzo motivo, deduce violazione dell’art.603 cod. proc. pen. senza confrontarsi con quanto affermato a pag.3 della sentenza impugnata e trascurando l’eccezionalità dell’istituto (circa i limiti del sindacato di legittimità, Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022 , COGNOME, Rv. 283522 – 01);
considerato che alla inammissibilità del ricorso, che si trasmette ai motivi aggiunti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
ere estensore GLYPH
Il Prsiente