Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato, atteso che la RAGIONE_SOCIALE difetta di interesse (essendo stata assolta dal capo 13) in primo grado e dal 14) in appello ) e il COGNOME ha semplicemente richiamato un elemento relativo alla collazione della sentenza di appello, senza evidenziare alcun effettivo pregiudizio, in considerazione della piena conoscenza delle imputazioni elevate sin dal decreto di citazione a giudizio, ricorrendo dunque una mera irregolarità nella collazione della intestazione della decisione impugnata (Sez. 2, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968-01);
ritenuto che il secondo motivo, articolato con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili nel primo e secondo ricorso (con riferimento alle imputazioni ascritte), in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 10 e 11 e segg. anche quanto all’intervenuto riconoscimento della Bevilacqua e della NOME all’interno del bar, oltre agli altri numerosi elementi indiziari);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
osservato che l’ultimo motivo proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
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manifestamente infondato GLYPH per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motiv ricorso, evidenziando la gravità del fatto, l’utilizzo di una vettura rub effettuare la rapina escludendo la presenza di fatti positivamente valutabi entrambi i ricorrenti (pag. 9 per COGNOME, pag.12 per la COGNOME);
rilevato, pertanto, che iricorso deve essere dichiarati) inammissibile, con condanna dà: ricorrente’ al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.