Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando le argomentazioni non bastano
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro sistema giudiziario, specialmente in sede di Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre l’occasione per approfondire i requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per tentata estorsione, dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano una mera riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte in appello.
La vicenda giudiziaria: dal tentativo di estorsione alla Cassazione
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo aveva condannato per il delitto di tentata estorsione. La difesa chiedeva, principalmente, una riqualificazione del fatto in un reato meno grave, ovvero quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Oltre a ciò, venivano sollevate questioni relative alla configurabilità del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e alla possibile riqualificazione in truffa aggravata.
Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato. La Suprema Corte ha interrotto il percorso giudiziario dichiarando l’appello inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate.
L’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio della specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo la Corte, il ricorso presentato era privo di specificità perché si limitava a riproporre le stesse identiche ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello.
La Corte ha sottolineato che un ricorso per essere ammissibile non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni precedenti. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte criticità, illogicità o violazioni di legge. In altre parole, l’appellante deve spiegare perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, non limitarsi a ripetere perché la propria tesi è giusta.
Le ulteriori doglianze respinte dalla Corte
Anche le altre lamentele (doglianze), relative al concorso anomalo e alla riqualificazione in truffa, hanno subito la stessa sorte. La Cassazione ha rilevato come il ricorrente avesse omesso di confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corte d’Appello aveva già escluso tali ipotesi. Questo mancato confronto critico ha reso anche queste parti del ricorso inammissibili.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e lineari. L’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dalla mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle argomentate nella decisione impugnata. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici di merito. Se il ricorso non attacca specificamente questi aspetti della sentenza precedente, ma si limita a riproporre tesi già respinte, fallisce la sua funzione e non può essere esaminato.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un ricorso efficace è un ricorso specifico. Non basta avere delle buone ragioni; è essenziale articolarle in modo critico rispetto alla decisione che si impugna. La pigrizia argomentativa o la semplice riproposizione di atti precedenti si traducono, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per il cittadino, ciò significa la fine del percorso giudiziario e la conferma definitiva della condanna, non perché le sue ragioni siano state giudicate infondate nel merito dalla Cassazione, ma perché non sono state presentate nel modo corretto.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per ‘mancanza di specificità’?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di specificità quando non contesta puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nel grado di giudizio precedente. In sostanza, manca un confronto critico con la decisione del giudice.
Cosa significa che un ricorso deve ‘confrontarsi con quanto sostenuto dal giudice di appello’?
Significa che l’atto di impugnazione deve analizzare le motivazioni della sentenza precedente e spiegare specificamente perché sono errate, illogiche o in violazione di legge. Non è sufficiente ignorare il ragionamento del giudice e ripetere la propria tesi difensiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAZZANO il 26/09/1959
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
osservato che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di tentata estorsione ascritto all’odierno ricorrente in quello di cui all’art. 393 cod. pen., è privo di specificità e, pertanto, non consentito perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame il quale, alle pagg. 1014 della sentenza impugnata, ha analiticamente indicato, con argomenti congrui e non illogici, le ragioni per cui non può operarsi la riqualificazione nei suddetti termini;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che anche le doglianze, contenute nel medesimo motivo, relative alla mancata configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e alla mancata rìqualificazione della fattispecie nel delitto di truffa aggravata, non sono consentite poiché omettono di confrontarsi con quanto sostenuto dal giudice di appello il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha indicato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.