Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali dell’atto di appello, ribadendo come la mancanza di specificità conduca a una severa pronuncia di inammissibilità ricorso. Il caso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il principio affermato ha una valenza generale e cruciale per la pratica forense.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ossia la particolare tenuità del fatto.
Il reato contestato era particolarmente grave: la manomissione del sistema frenante di un’autovettura. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio proprio in virtù della concreta pericolosità della condotta, sottolineando come essa avesse messo a rischio non solo l’incolumità della persona offesa, ma anche quella di un numero indefinito di altri utenti della strada.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio puramente procedurale: la genericità e la mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e le argomentazioni della sentenza impugnata. Secondo i giudici supremi, l’appellante si è limitato a riproporre la propria tesi senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dalla Corte territoriale per respingerla. Questa carenza rende l’atto non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale, determinando inevitabilmente una declaratoria di inammissibilità ricorso.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lineare e rigorosa. Il principio cardine è che l’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già esposti, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva costruito un ragionamento solido, fondato sulla valutazione della ‘potenzialità offensiva’ della condotta. Manomettere i freni di un veicolo non è un fatto tenue, poiché crea un pericolo grave e diffuso, la cui portata è indeterminata e non controllabile.
Il ricorrente, invece di contestare questo specifico punto, ha formulato un motivo di ricorso generico, scollegato dalla ratio decidendi del giudice di secondo grado. Tale approccio viola il requisito della specificità dei motivi, che impone all’appellante di indicare chiaramente le parti del provvedimento che intende censurare e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di riforma. La mancanza di questo ‘dialogo’ critico con la sentenza impugnata trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di attivare una valutazione di merito da parte del giudice superiore.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la forma è sostanza. L’inammissibilità ricorso per genericità non è un mero tecnicismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del sistema giudiziario. Evita che le corti superiori vengano gravate da appelli pretestuosi o mal formulati, consentendo di concentrare le risorse sui casi che presentano reali questioni di diritto. Per l’avvocato, ciò significa che ogni impugnazione deve essere costruita come una confutazione analitica delle motivazioni del giudice precedente. Inoltre, il provvedimento offre una chiara indicazione su come la ‘particolare tenuità del fatto’ viene interpretata dalla giurisprudenza: la valutazione non si limita al danno effettivamente prodotto, ma si estende alla pericolosità intrinseca della condotta e alla sua capacità di mettere a repentaglio beni giuridici primari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di una specifica correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Qual era la ragione per cui i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Avevano escluso la particolare tenuità del fatto a causa dell’elevata potenzialità offensiva della condotta, consistente nella manomissione dell’impianto frenante di un’auto, che creava un grave pericolo per la persona offesa e per un numero indeterminato di utenti della strada.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2158 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo, con il quale si deduce si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, il ricorso è infatti privo di correlazione con le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata (pagg. 2 e 3 della sentenza) la quale ha operato una valutazione complessiva delle connotazioni concrete della condotta di reato (connpromissione del sistema frenante di una vettura), dando rilievo alla potenzialità offensiva della stessa sotto il profilo del pericolo cagionato alla persona offesa ed anche un numero indeterminato ed indeterminabile di utenti della strada;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.