Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Troppo Generico?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46521/2023, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Un ricorso vago e generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna a sanzioni pecuniarie. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di un gravame e le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Bari nel marzo 2018 per la violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), una fattispecie relativa a fatti di lieve entità. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bari nell’aprile 2022.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la lamentata mancata verifica, da parte dei giudici di merito, della possibilità di applicare l’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento per cause di non punibilità emerse nel corso del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto che l’atto presentato dall’imputato fosse manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti minimi.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il gravame. La Corte ha definito il ricorso come una deduzione “estremamente vaga e non specifica”, incapace di assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza impugnata.
La pronuncia di appello, secondo la Cassazione, era corredata da una motivazione appropriata, basata su significative acquisizioni probatorie e priva di vizi logico-giuridici. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a individuare specifiche carenze o errori nel ragionamento dei giudici di merito, limitandosi a una doglianza generica. Questo approccio non soddisfa i requisiti di specificità imposti dalla legge per le impugnazioni. Un ricorso per Cassazione non può essere una mera ripetizione di lamentele già sollevate, ma deve attaccare in modo preciso le ragioni giuridiche e fattuali su cui si fonda la decisione contestata.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità del Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un’ulteriore opportunità per un riesame generale del caso. È uno strumento per correggere specifici errori di diritto o vizi di motivazione. La presentazione di un ricorso generico, che non dialoga criticamente con la sentenza impugnata, viene sanzionata con l’inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze sono severe: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma il ricorrente subisce un aggravio economico significativo. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro) funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, tutelando le risorse del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, estremamente vago e non specifico. Non presentava una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitava a una lamentela generica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende che il ricorso non può limitarsi a contestare genericamente la decisione, ma deve individuare in modo preciso e argomentato i punti della sentenza che si ritengono errati, spiegando le ragioni di diritto o i vizi logici che ne inficerebbero la validità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46521 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46521 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 7 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 14 marzo 2018 ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 13 marzo 2018, in consguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza delle possibilità per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.