Inammissibilità Ricorso: Quando i Precedenti Chiudono la Porta alla Tenuità del Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sull’inammissibilità ricorso, specialmente quando si invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la presenza di precedenti penali specifici possa precludere l’accesso a benefici di legge, rendendo il tentativo di appello vano e costoso. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. La difesa del ricorrente si basava principalmente su tre argomentazioni. La prima, e più rilevante, mirava a ottenere l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le altre due doglianze, invece, riproponevano questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente non solo vede confermata la sua condanna, ma viene anche obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sancisce la fine del percorso giudiziario per l’imputato, confermando la validità della sentenza impugnata.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su motivazioni chiare e rigorose. Il punto centrale riguarda il tentativo di applicare l’art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’ perché la difesa ha omesso di confrontarsi con un elemento cruciale evidenziato nella sentenza d’appello: la presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per reati ‘della medesima indole’.
Secondo i giudici di legittimità, tali precedenti non sono un dettaglio trascurabile, ma un ‘indice di una serialità ostativa’. In altre parole, la ripetizione di comportamenti criminali simili dimostra un’inclinazione a delinquere che è incompatibile con la ‘particolare tenuità del fatto’ richiesta dalla norma. L’art. 131-bis è pensato per condotte occasionali e di minima gravità, non per chi manifesta una tendenza criminale consolidata.
Inoltre, la Corte ha liquidato le altre due doglianze come ‘meramente riproduttive’ di argomenti già vagliati e motivatamente respinti dai giudici di merito. La riproposizione di censure identiche, senza nuovi e pertinenti argomenti di diritto, è un classico motivo di inammissibilità ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e pertinente, affrontando criticamente le ragioni della decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni sperando in un esito diverso. Soprattutto, il caso dimostra che istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto non sono applicabili indiscriminatamente. La valutazione del giudice deve tenere conto dell’intera storia criminale del soggetto, e la presenza di precedenti specifici può essere un ostacolo insormontabile. Per l’imputato, la conseguenza non è solo la conferma della pena, ma anche un ulteriore onere economico derivante dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. era aspecifico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello che aveva già rilevato la presenza di precedenti penali ostativi. Inoltre, gli altri motivi erano una mera riproposizione di argomenti già respinti.
La presenza di precedenti condanne impedisce sempre l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la presenza di precedenti condanne per reati ‘della medesima indole’ è considerata un indice di ‘serialità ostativa’ che impedisce l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, poiché il comportamento non può essere ritenuto occasionale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il terzo, diretto a contestare la mancata applica dell’art131 bis cp è aspecifico perché omette di confrontarsi con la sentenza gravata nella par in cui viene rilevata la presenza di precedenti condanna per fatti di reato della medesima indo indice di una serialità ostativa alla applicabilità della citata causa di non punibilità mentre due doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al p RAGIONE_SOCIALE indicazioni difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni d manifeste incongruenze logiche in relazione all’avvenuto riscontro dei costituti tipici, anche versante soggettivo, del reato di evasione ascritto al ricorrente;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in data 24 ottobre 2025.