Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un caso pratico
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, e spesso frustranti, del giudizio di legittimità. Questo accade quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che conducono a tale declaratoria, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali: la presunta mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato e l’avvenuta prescrizione del reato stesso.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su due fronti:
1.  Primo motivo: Si contestava la mancanza di prove circa la volontarietà della condotta criminosa, ovvero l’assenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.  Secondo motivo: Si sosteneva che il reato, commesso nel 2014, fosse ormai estinto per prescrizione al momento della pronuncia della Corte d’Appello.
Entrambi i motivi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza.
L’Inammissibilità del ricorso per Genericità e Richiesta di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo è stato considerato privo di “concreta specificità”. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha individuato vizi di legittimità nella sentenza impugnata, ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. Poiché i giudici di merito avevano già ampiamente e logicamente motivato il loro convincimento, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto “a-specifico e manifestamente infondato”. La Corte ha chiarito che, sulla base del combinato disposto degli articoli 157, 159, 161 e 648 del codice penale, il termine di prescrizione decennale non era ancora maturato al momento della pronuncia. Il calcolo della prescrizione tiene conto di vari fattori, incluse le cause di sospensione e interruzione, che i giudici di appello avevano correttamente considerato. La censura del ricorrente, quindi, si basava su un’errata interpretazione della normativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi consolidati. Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ovvero non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, oppure quando tendono a provocare una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Allo stesso modo, è inammissibile un motivo manifestamente infondato, cioè basato su argomentazioni palesemente errate in punto di diritto, come nel caso del calcolo della prescrizione. La decisione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente contestare la decisione, ma è necessario individuare specifici vizi di violazione di legge o di motivazione illogica, senza sconfinare in una richiesta di riesame del merito. Questo provvedimento serve da monito: un ricorso superficiale o infondato non solo non ha speranze di accoglimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. La difesa tecnica deve quindi operare una rigorosa selezione dei motivi, concentrandosi esclusivamente sui profili consentiti dal giudizio di legittimità.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici e manifestamente infondati. Il primo motivo mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, mentre il secondo si basava su un errato calcolo dei termini di prescrizione del reato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può riesaminare le prove o fornire una diversa ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo in questo caso è stato fissato a tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4961  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza di pro dell’elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurar rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti lo e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324; Sez. 2, n. 3452 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713) le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è a-specifico e manifestamente infondato in quanto, alla luce del combina disposto degli artt. 157, 159, 161 e 648 cod. pen., la prescrizione decennale del r (commesso nel 2014) non era ancora maturata al momento della pronuncia, come già chiarito dal giudice dell’appello (si vedano pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.