Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza di pro dell’elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurar rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti lo e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324; Sez. 2, n. 3452 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713) le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è a-specifico e manifestamente infondato in quanto, alla luce del combina disposto degli artt. 157, 159, 161 e 648 cod. pen., la prescrizione decennale del r (commesso nel 2014) non era ancora maturata al momento della pronuncia, come già chiarito dal giudice dell’appello (si vedano pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.