Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’atto di impugnazione non soddisfa i requisiti previsti dalla legge. In particolare, la Suprema Corte ha rigettato un ricorso perché i motivi addotti erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello, mancando così del requisito della specificità. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare critiche mirate e argomentate contro la sentenza impugnata, anziché limitarsi a riproporre le medesime tesi difensive.
Il Contesto Giudiziario del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di rapina, previsto dall’art. 628 del codice penale. L’imputato, non accettando la qualificazione giuridica del fatto, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel più mite reato di furto (art. 624 c.p.). I motivi del ricorso si basavano su due presunti vizi della sentenza d’appello: un difetto di motivazione e una violazione di legge nella valutazione della sua responsabilità penale.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione (ovvero la distinzione tra furto e rapina), ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate dall’imputato non costituivano una critica puntuale e ragionata alla sentenza della Corte d’Appello, ma si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelle già dedotte nel precedente grado di giudizio.
La Corte ha specificato che tali motivi sono da considerarsi non solo non specifici, ma addirittura “soltanto apparenti”, poiché omettono di assolvere alla funzione tipica del ricorso, che è quella di contestare in modo argomentato la decisione impugnata. In sostanza, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel non accoglierle.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse già adeguatamente esplicitato le ragioni della sua decisione, in particolare riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi tipici del reato di rapina. Le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, secondo la Cassazione, contenevano una motivazione completa e logica che aveva già confutato le tesi difensive.
Di conseguenza, qualsiasi censura che non si confronti direttamente con tale motivazione risulta inefficace. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero state superate dalla motivazione della sentenza d’appello e che il ricorso, pertanto, dovesse essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha importanti implicazioni pratiche per chi intende presentare un ricorso per Cassazione. Non è una strategia vincente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. È invece fondamentale costruire un’impugnazione che attacchi specificamente i passaggi logico-giuridici della sentenza di secondo grado, evidenziandone le contraddizioni, le illogicità o le violazioni di legge. In mancanza di questa specificità, il rischio è una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame, dove il ricorrente è stato condannato a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che mancassero di specificità e non costituissero una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per “pedissequa reiterazione” dei motivi di ricorso?
Si intende la riproposizione identica e acritica delle stesse argomentazioni legali già avanzate in un grado di giudizio precedente. Questa pratica rende il ricorso inammissibile perché non svolge la sua funzione, che è quella di contestare in modo specifico il ragionamento della decisione che si impugna.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35273 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in tutte le sue forme e il vizio di violazione di legge posta alla b del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628, co. 3 nr. 1 cod in luogo del reato di cui all’art. 624 cod. pen., sono indeducibili perché fondat motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzion di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito ha già adeguatamente esplicitato le ragioni alla bas della decisione in relazione ad entrambi i motivi di ricorso (in particolare, si pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza in capo al ricorrente della condotta e dell’elemento soggettivo tipici della fattispeci rapina);
che le superiori argomentazioni superano ogni altra censura, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.