Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6618 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VARESE il 14/11/1990 NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il 15/07/1995 NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 19/02/1993 NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 26/06/1983
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME individualmente, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bol che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di COGNOME, COGNOME e COGNOME per il cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen. e 6-bis legge n. 401 del 1989 (capo 2), del COGNOME, COGNOME e COGNOME per il reato di cui agli artt. 61, n. 1, 110, 112, n. 1 e 588, comma 2 cod. pen. (capo considerato che l’unico motivo di ricorso del Diaferia – con il quale si censu contraddittorietà e l’illogicità della motivazione posta alla base dell’affermazione di respon dell’imputato – è manifestamente infondato in quanto, come rilevato dalla Corte distrettuale, il Giudice, pur avendolo assolto dall’imputazione di rissa, lo ha condannato per il reato di cui al 2. della rubrica e la medesima Corte territoriale, che ben può integrare la motivazione della pron appellata, ha dato conto per il tramite di una motivazione congrua ed esente da vizi logici (fo sull’esame dei video acquisiti) del fatto del Diaferia (evidenziando come egli si trovasse nel g de quo e brandisse l’asta contro gli avversari in modo da creare un concreto pericolo per le person
considerato che, in relazione al ricorso di COGNOME, COGNOME e COGNOME:
– il primo motivo (con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motiva in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen. con le r conseguenza anche in ordine al reato di cui al capo 2.) è costituito da mere doglianze in punt fatto inidonee a costituire una puntuale critica di legittimità alla motivazione resa dalla Corte d (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/201 Leonardo, Rv. 254584 – 01), il che consente di non dilungarsi per rimarcare la congruità e logi dell’iter esposto nella sentenza di appello;
il secondo motivo (con cui si assume la violazione di legge in ordine alla manca applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.), è inedito e «non possono essere dedotte con il ricors cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunci siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di que rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile de precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento alla vio di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.), il che esime dall’osservare che esso è gener versato in fatto;
il terzo motivo (con cui si denuncia l’omessa motivazione in ordine all’esclusione, confronti del COGNOME, del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale dell’art. 175 cod. pen.) è inammissibile in quanto in parte qua era inammissibile l’atto di appello, del tutto generico (cfr. p. 18) e tale inammissibilità può essere qui rilevata (art. 591, comma proc. pen.);
rilevato che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto espos nelle memorie presentate dai difensori dei ricorrenti, con le quali si è ribadita la fondatez allegazioni già oggetto dei rispettivi ricorsi (cfr. le memorie degli avvocati COGNOME e COGNOME);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 13/11/2024.