Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Apparenti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un’impugnazione avverso una condanna per frode, dove la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso a causa della genericità e della natura meramente ripetitiva dei motivi presentati. Approfondiamo la vicenda per comprendere i principi applicati dai giudici supremi.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di frode, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi di impugnazione erano quattro e toccavano diversi aspetti della decisione dei giudici di merito:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il reato commesso fosse di lieve entità.
2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la propria condotta meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
3. Diniego della sospensione condizionale della pena, un beneficio che avrebbe evitato l’esecuzione della condanna.
4. Erronea affermazione di responsabilità penale per il delitto di frode (art. 640 c.p.), contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici.
Nonostante l’apparente completezza dei motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già presentati e respinti in appello. Deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità e non semplici divergenze sulla valutazione dei fatti.
I giudici hanno definito i motivi “non specifici ma soltanto apparenti”, in quanto omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica costruttiva. Questa decisione sottolinea come il giudizio di legittimità non sia un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Specifiche Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
Analizzando ogni singolo motivo, la Corte ha spiegato perché nessuno di essi potesse superare il filtro di ammissibilità.
* Sulla particolare tenuità del fatto: Il motivo era una pedissequa reiterazione di quanto già esposto in appello. La Corte di merito aveva correttamente motivato il diniego basandosi su elementi concreti come l’entità dell’importo sottratto, le modalità della condotta e il comportamento successivo dell’imputato.
* Sulle attenuanti generiche: La Cassazione ha ricordato che la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non manifestamente illogica, come nel caso di specie.
* Sulla sospensione condizionale: Il diniego era fondato su una ragione ineccepibile: il mancato risarcimento del danno, condizione necessaria per ottenere il beneficio una seconda volta, come previsto dall’art. 165 c.p.
* Sulla responsabilità penale: Anche in questo caso, le doglianze erano una mera riproduzione di censure già vagliate e motivatamente disattese in appello.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello senza una critica mirata alla motivazione della sentenza impugnata. I motivi del ricorrente sono stati giudicati come una reiterazione pedissequa degli argomenti d’appello, correttamente disattesi dalla Corte territoriale con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. Per la Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione. In assenza di tali elementi, il ricorso diventa un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di legittimità. La condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda è la conseguenza diretta dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito invalicabile. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario costruire un’argomentazione giuridica che attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione. In caso contrario, come dimostra la vicenda, il risultato sarà una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo vano il tentativo di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando quindi non specifici ma soltanto apparenti.
Qual è la ragione principale per cui non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa a causa del mancato risarcimento del danno da parte del ricorrente, che costituiva una condizione necessaria per accedere nuovamente al beneficio, avendone già usufruito in precedenza.
Può un ricorso in Cassazione limitarsi a riproporre gli stessi argomenti dell’appello?
No, sulla base di quanto deciso in questa ordinanza, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre gli stessi argomenti, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata, altrimenti viene considerato non specifico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42676 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 (ove correttamente si indicano, come ostativi all’applicazione dell’anzidetta causa di non punibilità, l’entità dell’importo sottratto, le modalità della condotta e il comportamento susseguente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
osservato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, facendo riferimento, in particolare, al mancato risarcimento del danno da parte dell’odierno ricorrente, quale condizione necessaria per accedere al suddetto beneficio qualora l’imputato ne abbia usufruito in precedenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 165 cod. pen.;
considerato che le doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso, che contestano violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pr sidente