Inammissibilità del ricorso: quando le censure sono una mera ripetizione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso possa derivare non da un errore procedurale, ma dalla sostanza stessa dei motivi addotti. Quando un imputato si limita a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito, senza sollevare questioni di pura legittimità, il suo ricorso è destinato a non superare il vaglio della Suprema Corte. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I fatti del caso: appello contro una condanna
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo gravame erano essenzialmente due. Con il primo, contestava la sua affermazione di responsabilità, criticando la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. Con il secondo, lamentava sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che si sarebbe dovuta applicare un’ipotesi attenuata del reato contestato.
La decisione della Cassazione sulla inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha respinto in toto le doglianze del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi presentati, giudicandoli non idonei a innescare un giudizio di legittimità.
Primo motivo: la reiterazione delle argomentazioni di merito
Il primo motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di questioni già ampiamente discusse e disattese dalla Corte territoriale. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per Cassazione deve presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o di motivazione. Riproporre semplicemente le stesse difese, sperando in una diversa valutazione dei fatti, non è consentito. In questo modo, il ricorso perde la sua funzione tipica e diventa un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Secondo motivo: la questione delle attenuanti e della pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, fornendo una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base dell’assenza di elementi positivamente valutabili, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Relativamente all’eccessività della pena, la richiesta di applicare una forma attenuata del reato è stata giudicata manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva adeguatamente giustificato la sua decisione facendo riferimento al “valore non trascurabile del bene oggetto del reato”, adempiendo così al suo onere argomentativo.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure del ricorrente miravano a una riconsiderazione dei fatti e delle prove, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Si è ribadito che i motivi devono essere specifici e non possono risolversi in una ripetizione di argomenti già vagliati. La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta completa, logica e coerente, sia nella valutazione della responsabilità sia nella determinazione della pena. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un annullamento della decisione impugnata.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure precise, che attengano a vizi di legge o a palesi illogicità della motivazione. Non è una sede per ridiscutere l’esito probatorio del processo. La decisione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un utilizzo improprio dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile per i motivi presentati?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono una mera e pedissequa reiterazione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente respinte, oppure quando le censure sono di merito e non di legittimità, omettendo di svolgere una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per motivare il diniego, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Perché è stata respinta la richiesta di applicare una pena più lieve basata sull’ipotesi attenuata del reato?
La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua decisione, assolvendo al suo onere argomentativo. Nello specifico, ha basato la sua valutazione sul valore non trascurabile del bene oggetto del reato, escludendo così la possibilità di applicare l’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44843 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAGLIE il 06/03/1972
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di responsabilità e la valutazione del compendio istruttorio, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli – schiettamente di merito – già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3, anche in relazione alla completezza del qua probatorio e all’inutilità di una rinnovazione istruttoria), dovendosi gli stessi considerare consentiti e non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimit in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti de comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, l’assenza di elementi positivamente valutabil a favore dell’imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che la seconda doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena relativamente al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato, dato che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto richiamando il valore non trascurabile del bene oggetto del reato (p. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 29/10/2024