Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VILLAGRANDE STRISAILI il 18/03/1963
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che i primi due motivi di ricorso – aventi ad oggetto rispettivament la violazione della regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” e dell’art. 110 pen in tema di concorso di persone nel reato – risultano del tutto generi apodittici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi c rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della dec impugnata. Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano ad u mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese;
considerato che il terzo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante d più persone riunite – non è consentito, poiché non risulta connotato dai requi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reitera di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di me dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto co ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto appare omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha rit integrato l’estensione della circostanza aggravante delle più persone riunite a all’odierno ricorrente, tenuto conto della sua consapevolezza, desunta dalla p conoscenza dei modus operandi dei correi (si vedano le pagine 19 e 20 della sentenza impugnata);
rilevato che il quarto motivo di ricorso – relativo all’applicazione della recid al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed a trattamento sanzionatorio – è reiterativo di doglianze già respinte alla Cor merito con motivazione adeguata ed esaustiva, oltre che manifestamente infondato;
che, invero, il giudice di appello ha motivato (si vedano le pagine da 21 a della sentenza impugnata) in termini coerenti con la costante ed assolutamen prevalente giurisprudenza di questa Corte, avendo specificato, i) con riguardo a ritenuta recidiva che, tenuto conto dei plurimi precedenti penali specifici da ricorrente risulta gravato, la commissione della rapina per cui si procede costit manifestazione di maggiore colpevolezza, noncuranza ed indifferenza alle regole più intensa pericolosità sociale, ii) con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come, a fronte della gravità del fatto, del inserimento del Sette in un allarmante contesto criminale e dell’assenza
qualsivoglia resipiscenza, non vi siano elementi positivamente valutabili, iii)
con riguardo all’entità della pena irrogata, che il trattamento sanzionatorio risul
tutto adeguato e proporzionato alla complessiva gravità dei fatti, alle moda allarmanti della condotta, all’elevata intensità del dolo ed alla person
allarmante del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.